Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25434/2024 del 23/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

Nel procedimento di verifica del passivo, due creditori bancari avevano chiesto l'ammissione di crediti derivanti, in un caso, da un finanziamento ipotecario e relative spese in prededuzione, e nell'altro da una fideiussione prestata dalla società fallita a garanzia di debiti di altra società del gruppo. Il giudice delegato aveva escluso entrambi i crediti ritenendo che il complesso delle operazioni di finanziamento fosse illecito e nullo, perché finalizzato a sostituire debiti chirografari con debiti garantiti da ipoteca su beni provenienti da operazioni straordinarie infragruppo, e perché avrebbe concorso a causare il dissesto della società, con conseguente pretesa risarcitoria compensabile. In opposizione, il tribunale aveva invece ammesso i crediti, ritenendo che il curatore non fosse legittimato a far valere un'azione risarcitoria per abusiva concessione del credito e che, quindi, non potessero essere opposte alle banche le asserite illiceità delle operazioni. Il fallimento ha quindi ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, violazione del contraddittorio e degli artt. 112 c.p.c. e della legge fallimentare, per avere il tribunale pronunciato su una questione diversa da quella devoluta, cioè sulla legittimazione del curatore ad agire per danni, senza decidere invece sull'eccezione di nullità/illiceità dei contratti di mutuo e finanziamento, che era stata specificamente proposta nel giudizio di opposizione. Ha inoltre denunciato omessa pronuncia sulla nullità dei contratti e la erronea negazione della facoltà del curatore di sollevare eccezioni di merito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo fondato il vizio di omessa pronuncia: il tribunale non si era pronunciato sull'eccezione di nullità per illiceità della causa dei contratti di mutuo/finanziamento, che costituiva il thema decidendum effettivamente devoluto, ma aveva deciso su una questione diversa, non discussa, relativa alla legittimazione del curatore ad agire per abusiva concessione del credito. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Parma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato in relazione al principio del contraddittorio e al divieto di decisione su questioni non previamente sottoposte alle parti, quando rilevate d'ufficio

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte lo richiama come parametro del vizio di omessa pronuncia: il giudice deve decidere su tutte le domande ed eccezioni ritualmente proposte e non può sostituire il thema decidendum con una questione diversa

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno delle garanzie del giusto processo e del diritto di difesa

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    indicato come norma processuale di riferimento per la dedotta violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato per il vizio processuale di nullità della sentenza/decreto per omessa pronuncia e violazione del contraddittorio

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    invocato per omesso esame di un fatto decisivo, ma il relativo motivo è rimasto assorbito

  • art. 31 l.fall.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione ai poteri del curatore

  • art. 42 l.fall.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla legittimazione del curatore

  • art. 43 l.fall.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla rappresentanza processuale del curatore

  • art. 95, comma 1, l.fall.

    la Corte afferma che il curatore è legittimato a proporre eccezioni di nullità/illiceità del fatto costitutivo del credito ai fini della verifica del passivo

  • art. 99, comma 7, l.fall.

    richiamato dalla Corte come base della facoltà del curatore di sollevare eccezioni nel giudizio di opposizione allo stato passivo

  • art. 2755 c.c.

    richiamato nella domanda di insinuazione per la richiesta prededuzione del credito da spese

  • art. 2770 c.c.

    richiamato nella domanda di insinuazione per la richiesta prededuzione del credito da spese

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il tribunale deve pronunciarsi sulle eccezioni e domande effettivamente dedotte dalle parti; se decide su una questione diversa e non devoluta, il provvedimento è affetto da omessa pronuncia.
  • Il giudice non può sostituire il thema decidendum con una questione diversa, ancorché astrattamente rilevante, senza prima garantire il contraddittorio se intende rilevarla d'ufficio.
  • Il curatore fallimentare è legittimato a opporre, nel procedimento di verifica del passivo e nel giudizio di opposizione, eccezioni di nullità o illiceità del titolo costitutivo del credito per paralizzare la pretesa del creditore.
  • Quando il credito insinuato deriva da contratti che la curatela assume nulli per illiceità della causa concreta, il giudice di merito deve esaminare direttamente tale eccezione, se ritualmente proposta, senza arrestarsi alla sola astratta questione della legittimazione ad agire per il risarcimento danni.
  • La mancata decisione su una specifica eccezione di merito ritualmente introdotta integra vizio di cassazione con rinvio per nuovo esame della controversia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.