Cassazione Civile, Ordinanza n. 25434/2024 del 23/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
Nel procedimento di verifica del passivo, due creditori bancari avevano chiesto l'ammissione di crediti derivanti, in un caso, da un finanziamento ipotecario e relative spese in prededuzione, e nell'altro da una fideiussione prestata dalla società fallita a garanzia di debiti di altra società del gruppo. Il giudice delegato aveva escluso entrambi i crediti ritenendo che il complesso delle operazioni di finanziamento fosse illecito e nullo, perché finalizzato a sostituire debiti chirografari con debiti garantiti da ipoteca su beni provenienti da operazioni straordinarie infragruppo, e perché avrebbe concorso a causare il dissesto della società, con conseguente pretesa risarcitoria compensabile. In opposizione, il tribunale aveva invece ammesso i crediti, ritenendo che il curatore non fosse legittimato a far valere un'azione risarcitoria per abusiva concessione del credito e che, quindi, non potessero essere opposte alle banche le asserite illiceità delle operazioni. Il fallimento ha quindi ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, violazione del contraddittorio e degli artt. 112 c.p.c. e della legge fallimentare, per avere il tribunale pronunciato su una questione diversa da quella devoluta, cioè sulla legittimazione del curatore ad agire per danni, senza decidere invece sull'eccezione di nullità/illiceità dei contratti di mutuo e finanziamento, che era stata specificamente proposta nel giudizio di opposizione. Ha inoltre denunciato omessa pronuncia sulla nullità dei contratti e la erronea negazione della facoltà del curatore di sollevare eccezioni di merito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo fondato il vizio di omessa pronuncia: il tribunale non si era pronunciato sull'eccezione di nullità per illiceità della causa dei contratti di mutuo/finanziamento, che costituiva il thema decidendum effettivamente devoluto, ma aveva deciso su una questione diversa, non discussa, relativa alla legittimazione del curatore ad agire per abusiva concessione del credito. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Parma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato in relazione al principio del contraddittorio e al divieto di decisione su questioni non previamente sottoposte alle parti, quando rilevate d'ufficio
la Corte lo richiama come parametro del vizio di omessa pronuncia: il giudice deve decidere su tutte le domande ed eccezioni ritualmente proposte e non può sostituire il thema decidendum con una questione diversa
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno delle garanzie del giusto processo e del diritto di difesa
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
indicato come norma processuale di riferimento per la dedotta violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato per il vizio processuale di nullità della sentenza/decreto per omessa pronuncia e violazione del contraddittorio
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
invocato per omesso esame di un fatto decisivo, ma il relativo motivo è rimasto assorbito
richiamato nel motivo di ricorso in relazione ai poteri del curatore
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla legittimazione del curatore
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla rappresentanza processuale del curatore
la Corte afferma che il curatore è legittimato a proporre eccezioni di nullità/illiceità del fatto costitutivo del credito ai fini della verifica del passivo
richiamato dalla Corte come base della facoltà del curatore di sollevare eccezioni nel giudizio di opposizione allo stato passivo
richiamato nella domanda di insinuazione per la richiesta prededuzione del credito da spese
richiamato nella domanda di insinuazione per la richiesta prededuzione del credito da spese
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il tribunale deve pronunciarsi sulle eccezioni e domande effettivamente dedotte dalle parti; se decide su una questione diversa e non devoluta, il provvedimento è affetto da omessa pronuncia.
- Il giudice non può sostituire il thema decidendum con una questione diversa, ancorché astrattamente rilevante, senza prima garantire il contraddittorio se intende rilevarla d'ufficio.
- Il curatore fallimentare è legittimato a opporre, nel procedimento di verifica del passivo e nel giudizio di opposizione, eccezioni di nullità o illiceità del titolo costitutivo del credito per paralizzare la pretesa del creditore.
- Quando il credito insinuato deriva da contratti che la curatela assume nulli per illiceità della causa concreta, il giudice di merito deve esaminare direttamente tale eccezione, se ritualmente proposta, senza arrestarsi alla sola astratta questione della legittimazione ad agire per il risarcimento danni.
- La mancata decisione su una specifica eccezione di merito ritualmente introdotta integra vizio di cassazione con rinvio per nuovo esame della controversia.
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