Cassazione Civile, Ordinanza n. 24535/2023 del 11/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurazione)
La controversia
Una società appaltatrice aveva agito contro un Comune per il pagamento di somme asseritamente maturate a titolo di prezzo chiuso in relazione a un appalto per il rifacimento di un lotto della rete fognaria. Il Comune aveva proposto domanda riconvenzionale deducendo l'inadempimento dell'appaltatrice. Nel medesimo giudizio era stata chiamata in causa la compagnia assicuratrice che aveva prestato una garanzia a prima richiesta in favore dell'appaltatrice. Il Tribunale aveva respinto la domanda principale, accolto la riconvenzionale e condannato la compagnia al pagamento di una somma minore rispetto a quella richiesta dal Comune. La Corte d'appello aveva poi dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia relativa al rapporto di appalto e aveva accolto l'appello incidentale del Comune, riconoscendogli il diritto di escutere l'intera cauzione; aveva inoltre riformato la decisione sul regresso, ritenendo non definibile la domanda di rivalsa prima dell'esito del contenzioso tra appaltatrice e Comune. La compagnia assicuratrice ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, sostenendo: 1) la formazione del giudicato interno sulla domanda di regresso, non impugnata; 2) la natura autonoma della garanzia e il conseguente automatismo del regresso; 3) l'omessa pronuncia sul regresso; 4) la violazione dell'art. 30, comma 2-ter, l. n. 109/1994, per avere la Corte d'appello consentito l'incameramento integrale della cauzione anziché lo svincolo progressivo; 5) il vizio motivazionale sul mancato rispetto della disciplina dello svincolo progressivo. La società appaltatrice ha proposto ricorso incidentale censurando la dichiarazione di difetto di giurisdizione, perché la questione era stata decisa in primo grado e non appellata dal Comune.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quarto motivo del ricorso principale, dichiarando assorbiti gli altri, e ha accolto anche l'unico motivo del ricorso incidentale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame. In particolare ha ritenuto che: la domanda di regresso della compagnia era coperta da giudicato interno, non essendo stata impugnata la relativa statuizione di primo grado; la Corte d'appello aveva inoltre errato nel disapplicare l'autonomia della garanzia rispetto al rapporto principale; la disciplina dell'art. 30, comma 2-ter, l. n. 109/1994 impone lo svincolo progressivo della garanzia in funzione dell'avanzamento dei lavori, con limite massimo del 75%, sicché era illegittima la condanna all'integrale importo della cauzione; infine, la Corte d'appello non poteva rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione sul rapporto di appalto, poiché la pronuncia di primo grado sul punto non era stata impugnata dal Comune e si era formato il giudicato interno.
Norme richiamate
Richiamato per affermare che, una volta non impugnato il capo di sentenza sulla domanda di regresso, si forma il giudicato interno e la statuizione non è più modificabile.
Richiamato insieme all'art. 324 c.p.c. per fondare l'intangibilità del capo non impugnato coperto da giudicato.
Richiamato per escludere che la riforma della domanda principale potesse automaticamente travolgere il capo autonomo relativo al regresso, in presenza di garanzia autonoma.
art. 30, comma 2-ter, L. 11 febbraio 1994, n. 109
"la garanzia fideiussoria ... è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito"
La norma è ritenuta inequivoca nel prevedere uno svincolo automatico e progressivo della garanzia, senza necessità di benestare del committente, sulla base della consegna degli stati di avanzamento lavori.
La mera riproposizione in appello di una questione già decisa non basta a evitare il giudicato, quando mancava un'impugnazione specifica del capo.
art. 329, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per affermare che, in mancanza di puntuale impugnazione di una decisione espressa sulla giurisdizione, opera la presunzione di acquiescenza.
Massime di principio
- Quando un capo della sentenza di primo grado non è stato impugnato, su di esso si forma giudicato interno e il giudice d'appello non può rimetterlo in discussione, neppure indirettamente.
- In presenza di garanzia autonoma a prima richiesta, l'obbligazione di garanzia è distinta dal rapporto principale; l'eventuale impugnazione del merito del rapporto garantito non travolge automaticamente il capo autonomamente deciso sulla rivalsa o sul regresso.
- La disciplina dello svincolo della garanzia prevista per gli appalti pubblici impone una riduzione progressiva dell'importo garantito in rapporto all'avanzamento dei lavori; non è consentito imporre l'escussione dell'intera cauzione se la norma prevede uno svincolo automatico fino al limite massimo stabilito.
- La questione di giurisdizione, se espressamente decisa in primo grado e non specificamente impugnata dalla parte interessata, si consolida in giudicato e non può essere rilevata d'ufficio in appello come se fosse ancora devoluta.
- La mera riproposizione di una questione in sede di costituzione in appello non sostituisce l'appello incidentale quando sia necessaria un'impugnazione specifica del capo deciso in primo grado.
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