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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26538/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal tribunale per detenzione di cocaina in quantitativo pari a 12 grammi, suddivisa in 12 involucri, e per la cessione di cinque involucri a due persone, fatti ricondotti all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. In ricorso è stato dedotto un vizio di motivazione della sentenza impugnata. La Corte di cassazione ha ritenuto tale censura inammissibile perché formulata in modo generico e aspecifico: non indicava i passaggi argomentativi della decisione asseritamente viziati, né le ragioni di diritto o i dati di fatto idonei a sorreggere la doglianza, limitandosi a proporre una tesi alternativa senza confrontarsi con la motivazione della sentenza di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo sul vizio di motivazione era generico e non confrontava specificamente la motivazione della sentenza impugnata, richiamando il principio per cui in sede di legittimità non è deducibile una critica meramente assertiva o l'omessa considerazione di una tesi alternativa, se non si indicano precise carenze o illogicità della motivazione. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990

    Disposizione incriminatrice richiamata quale base della condanna per detenzione e cessione di sostanza stupefacente in ipotesi lieve.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a deduzioni generiche sul vizio di motivazione senza individuare i passaggi della sentenza impugnata ritenuti erronei o illogici.
  • In sede di legittimità la censura motivazionale deve confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza di merito; non basta proporre una diversa lettura dei fatti o una tesi alternativa.
  • La denuncia di omessa valutazione di una ricostruzione difensiva è inammissibile se non indica puntualmente quali carenze argomentative o quali manifeste illogicità incidano sulla capacità dimostrativa della motivazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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