Cassazione Civile, Ordinanza n. 21037/2021 del 22/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato al titolare di una ricevitoria di scommesse, operante per conto di una società estera che svolgeva raccolta scommesse senza concessione, un avviso di accertamento per il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse relativa all'anno 2009, con applicazione di sanzione amministrativa. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti al giudice tributario, ottenendo il rigetto sia in primo grado sia in appello, e aveva quindi proposto ricorso per cassazione affidato a nove motivi. Nel corso del giudizio di legittimità entrambe le parti hanno depositato memoria chiedendo concordemente la declaratoria di cessazione della materia del contendere, perché l'Ufficio, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018, aveva annullato in autotutela la pretesa fiscale limitatamente alla posizione del ricorrente.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuto annullamento in autotutela dell'atto impositivo e ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, rilevando che tale annullamento ha fatto venir meno la ragione di contrasto tra le parti. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero giudizio, valorizzando il fatto che l'autotutela era intervenuta a seguito della sopravvenienza della sentenza costituzionale nel corso della causa.
Norme richiamate
art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992
L'annullamento in autotutela dell'atto impositivo, eliminando la pretesa fiscale, comporta il venir meno della controversia e impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
È richiamato per il deposito delle memorie in vista della decisione camerale.
Corte costituzionale n. 27 del 23 gennaio 2018
La sopravvenuta pronuncia costituzionale è la ragione che ha determinato l'annullamento in autotutela della pretesa fiscale.
Massime di principio
- Quando l'atto impositivo viene annullato in autotutela nel corso del giudizio, la controversia tributaria si estingue per cessazione della materia del contendere, perché viene meno l'oggetto del contendere tra le parti.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone che l'eliminazione dell'atto impugnato sia idonea a rimuovere integralmente la pretesa sostanziale contestata.
- Se l'annullamento in autotutela è determinato da una sopravvenienza giurisprudenziale o costituzionale intervenuta in corso di causa, il giudice può compensare integralmente le spese di lite.
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