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Sentenza

Sentenza n. 16202/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento a.) del provvedimento avente a oggetto: Autorizzazione biennale n° -OMISSIS-, con validità fino al 25 novembre 2026, ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 5-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n° 504, per la vendita e approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, nell'esercizio di vicinato ubicato nel comune di -OMISSIS-, al -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- del 14.08.2025 b.) della determinazione direttoriale, prot. n. -OMISSIS-del 29 marzo 2021, art. 1, comma 2, punto 9) della ADM; c.) della circolare n. -OMISSIS- del 22 luglio 2021, in parte qua, e per quanto lesiva e della circolare prot. n. -OMISSIS- dell'8.08.2019; d.) della circolare n. -OMISSIS- dell'8.06.2023, in parte qua, e per quanto lesiva; e.) della direttiva dell'ADM prot. n. -OMISSIS-del 12.12.2022; f.) della richiesta prot. n. -OMISSIS- del 7.04.2025; g.) della nota prot. n. -OMISSIS- del 17.04.2025; h.) della nota recante comunicazione di avvio del procedimento prot. n. -OMISSIS- del 15.07.2025; i) del d.m. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 38 del 21.02.2013, in parte qua e del d.m. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 51 del 12.02.2021, in parte qua; l) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ove lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compresa la nota prot. n. -OMISSIS-/2024, non conosciuti.

Giustizia amministrativa202513948

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decadenza dall'autorizzazione biennale alla vendita e all'approvvigionamento di prodotti da inalazione senza combustione, nonché gli atti presupposti relativi alla verifica della dichiarazione di regolarità fiscale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il titolare dell'esercizio ha impugnato la decadenza dall'autorizzazione biennale, fondata sulla non veridicità della dichiarazione resa il 5 giugno 2024 circa l'assenza di pendenze fiscali superiori a 5.000 euro. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dopo aver acquisito dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione notizia di un debito non regolarizzato, aveva contestato la discordanza tra dichiarato e accertato; il ricorrente ha poi comunicato che la rateizzazione era stata accolta il 10 giugno 2025, dopo la contestazione. Con un unico motivo, ha sostenuto che il nuovo Codice dei contratti pubblici avrebbe elevato a 35.000 euro la soglia rilevante, sicché il debito, indicato nella memoria conclusionale in 32.460,95 euro, non avrebbe integrato una violazione rilevante né una falsa dichiarazione. Ha inoltre dedotto l'illegittimità della direttiva ADM del 12 dicembre 2022, che esclude la regolarizzazione successiva quando la discordanza emerga da controlli d'ufficio, per contrasto con l'art. 94, comma 6, d.lgs. 36/2023, nonché violazione di legge, difetto di motivazione e istruttoria, erroneità dei presupposti, illogicità e sproporzione.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla soglia: per le violazioni fiscali definitivamente accertate la soglia è rimasta pari a 5.000 euro, mentre quella di 35.000 euro riguarda le violazioni non definitivamente accertate, estranee al caso. Il ricorrente aveva ammesso un debito di 32.460,95 euro al momento della dichiarazione e non aveva dimostrato un'ignoranza incolpevole. Ha inoltre respinto la censura contro la direttiva del 12 dicembre 2022: il rinvio alla disciplina degli appalti rileva soltanto ai fini della soglia e non importa l'applicazione integrale della disciplina; in ogni caso, l'impegno vincolante al pagamento deve intervenire prima della scadenza del termine per presentare la domanda, e non consente una regolarizzazione postuma. Le amministrazioni hanno quindi legittimamente fatto conseguire la decadenza alla dichiarazione non veritiera. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in 1.500 euro, oltre accessori, in favore delle amministrazioni resistenti, in solido.

Norme richiamate

  • art. 94, comma 6, d.lgs. 36/2023

    Dirimente è la circostanza per cui il rinvio alla disciplina degli appalti non è integrale, ma riferito soltanto alla determinazione della soglia di rilevanza.

    Il rinvio alla disciplina dei contratti pubblici, ai fini dei requisiti per l'autorizzazione, è limitato alla determinazione della soglia di rilevanza e non estende automaticamente all'autorizzazione ogni regola prevista per gli appalti.

  • art. 1, Allegato II.10, d.lgs. 36/2023

    Nella disciplina vigente, l’Allegato II.10, art. 1 al Codice, prevede che “Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 94, comma 6, del codice costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione”, esattamente in linea con la pregressa normativa (in particolare, nella parte in cui stabilisce una soglia di rilevanza pari ad € 5.000).

    Per le violazioni fiscali definitivamente accertate la soglia rilevante resta quella di 5.000 euro; la soglia di 35.000 euro riguarda invece le violazioni non definitivamente accertate.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016

    Diversamente da quanto emerge dalla ricostruzione di parte ricorrente, la soglia di rilevanza delle violazioni fiscali “definitivamente accertate” è rimasta immutata con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici.

    La soglia di 5.000 euro prevista per le violazioni fiscali definitivamente accertate non è stata modificata dall'entrata in vigore del d.lgs. 36/2023.

  • art. 71 d.P.R. 445/2000

    Conseguentemente, l’ADM ha fatto applicazione della Direttiva prot. n. 562469/RU del 12 dicembre 2022, in forza della quale, ove la discordanza tra dichiarato e accertato emerga in sede di verifica attivata d’ufficio, non è ammissibile la regolarizzazione del debito al fine di evitare la decadenza dal beneficio, salvo che la non veridicità della dichiarazione di insussistenza di pendenze fiscali e/o morosità dipenda da ignoranza incolpevole, fermo restando l’onere della prova della non conoscibilità del debito gravante sul dichiarante.

    Nel controllo d'ufficio delle dichiarazioni sostitutive, la regolarizzazione successiva del debito non evita la decadenza, salvo che la dichiarazione non veritiera dipenda da ignoranza incolpevole, della cui non conoscibilità il dichiarante deve fornire prova.

  • art. 75 d.P.R. 445/2000

    Il ricorrente, in sede di richiesta dell’autorizzazione, ha dichiarato, in data 5 giugno 2024, ai sensi degli artt. 46 e 47, d.P.R. n. 445/2000, “di non avere pendenze fiscali e/o morosità verso l’Erario o verso l’Agente della riscossione, definitivamente accertate o risultanti da sentenze non impugnabili, il cui importo sia superiore a quello previsto dall’art. 80, comma 4, del codice degli appalti” (€ 5.000);

    La norma è richiamata nel quadro della decadenza conseguente alla non veridicità della dichiarazione sostitutiva; il passaggio non espone una distinta interpretazione dell'art. 75.

  • art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, d.P.R. 602/1973

    Nella disciplina vigente, l’Allegato II.10, art. 1 al Codice, prevede che “Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 94, comma 6, del codice costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione”, esattamente in linea con la pregressa normativa (in particolare, nella parte in cui stabilisce una soglia di rilevanza pari ad € 5.000).

    La soglia richiamata per individuare le gravi violazioni definitivamente accertate è pari a 5.000 euro; la soglia di 35.000 euro non si applica a questa fattispecie.

Massime di principio

  • Quando una disciplina amministrativa richiama le cause di esclusione previste dal Codice dei contratti pubblici soltanto per individuare la soglia di rilevanza delle violazioni fiscali, il rinvio non comporta l'applicazione integrale delle regole degli appalti.
  • Per le violazioni fiscali definitivamente accertate, la soglia di rilevanza prevista dall'art. 94, comma 6, d.lgs. 36/2023, in relazione all'Allegato II.10 e all'art. 48-bis d.P.R. 602/1973, resta pari a 5.000 euro; la soglia di 35.000 euro concerne le violazioni non definitivamente accertate.
  • Quando la discordanza tra una dichiarazione sostitutiva e la situazione fiscale reale emerge da un controllo d'ufficio, la regolarizzazione successiva del debito non impedisce la decadenza dal beneficio, salvo prova dell'ignoranza incolpevole circa la situazione debitoria.
  • L'impegno vincolante a pagare le imposte dovute rileva, ai fini dell'esimente prevista dall'art. 94, comma 6, d.lgs. 36/2023, se assunto entro la scadenza del termine per presentare la domanda; non consente una regolarizzazione postuma.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiCommercio e attività produttive
IstitutiDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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