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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19026/2022 del 13/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (mutuante)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di condanna alla restituzione di euro 10.329,13, che il ricorrente assumeva di aver prestato in mutuo al resistente in due tranche: lire 5.000.000 il 2 aprile 1998 e lire 15.000.000 il 4 settembre 1998, per consentirgli di evitare il protesto di cambiali rilasciate a una società. A sostegno della pretesa erano state prodotte due scritture private sottoscritte dal suocero del resistente, ritenuto incaricato di ricevere il denaro per suo conto, e una testimonianza della moglie del ricorrente. La Corte d’appello aveva respinto la domanda ritenendo non sufficiente la prova dell’effettiva erogazione del mutuo e aveva inoltre accolto l’appello incidentale del resistente sulle spese. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 115, 116 e 132 n. 4 c.p.c. e vizio motivazionale, contestando il giudizio di inattendibilità della teste per il solo rapporto di coniugio con lui; 2) violazione dell’art. 2729 c.c. e degli artt. 115, 116 e 132 n. 4 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse impropriamente ridotto la prova a mera testimonianza e avesse trascurato riscontri probatori; 3) violazione degli artt. 166 e 343 c.p.c. per tardività dell’appello incidentale del resistente sulle spese; 4) violazione dell’art. 92 c.p.c. e dell’art. 132 n. 4 c.p.c. sul capo spese, che però veniva collegato al terzo motivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendoli inammissibili perché diretti a rivalutare il merito e l’attendibilità della prova testimoniale, attività riservate al giudice di merito, e perché la motivazione della sentenza impugnata non era apparente né mancava l’esame di un fatto storico decisivo. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che l’appello incidentale del resistente sulle spese era stato proposto oltre il termine perentorio di cui agli artt. 166 e 343 c.p.c., con conseguente sua inammissibilità. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio limitatamente alla statuizione che aveva accolto l’appello incidentale sulle spese, restando ferma la regolazione delle spese del giudizio di appello in ragione della prevalente soccombenza sul merito del ricorrente. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    delimita i motivi di ricorso per cassazione; il vizio motivazionale è oggi circoscritto all’omesso esame di un fatto storico decisivo, non essendo più consentite censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 115 c.p.c.

    non consente di trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    la valutazione delle prove e dell’attendibilità dei testimoni è riservata al giudice di merito, salvo violazione dei canoni legali di prova.

  • art. 132 c.p.c.

    la nullità della sentenza per motivazione riguarda solo la mancanza assoluta, la motivazione apparente, la manifesta ed irriducibile contraddittorietà o la motivazione perplessa o incomprensibile.

  • art. 2729 c.c.

    la censura che miri a sostituire l’apprezzamento del giudice di merito sulle presunzioni o sul materiale istruttorio è inammissibile in cassazione se non denuncia un reale vizio di legittimità.

  • art. 166 c.p.c.

    il termine per la costituzione del convenuto si riflette anche sulla tempestività dell’appello incidentale proposto con la comparsa di costituzione.

  • art. 343 c.p.c.

    l’impugnazione incidentale deve essere proposta entro il termine perentorio previsto per la costituzione dell’appellato; se tardiva è inammissibile.

  • art. 92 c.p.c.

    il relativo capo sulle spese resta assorbito quando viene meno, per inammissibilità, la statuizione su cui l’appello incidentale si fondava.

  • art. 111 Cost.

    la motivazione della sentenza deve raggiungere il minimo costituzionale, altrimenti si configura nullità del provvedimento.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione dell’attendibilità dei testimoni o del materiale istruttorio, perché tali apprezzamenti appartengono al giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione, dopo la riforma dell’art. 360 n. 5 c.p.c., è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti.
  • La motivazione è censurabile per nullità solo quando manchi del tutto, sia apparente, perplessa o intrinsecamente irriducibile, non quando il ricorrente contesti semplicemente la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice.
  • L’appello incidentale deve essere proposto nel termine perentorio previsto dagli artt. 166 e 343 c.p.c.; se depositato tardivamente è inammissibile, anche se i termini generali di impugnazione non sono ancora decorsi.
  • Quando l’impugnazione principale viene respinta ma l’appello incidentale è inammissibile, la statuizione resa sull’incidentale va cassata senza rinvio, mentre può restare ferma la regolazione delle spese fondata sulla prevalente soccombenza di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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