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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07321/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (medico)

La controversia

Un medico aveva agito in giudizio contro più amministrazioni dello Stato e un'università, deducendo l'inadempimento dello Stato nell'attuazione delle direttive comunitarie sulle scuole di specializzazione medica e chiedendo il pagamento di una somma annua a titolo di equa remunerazione, in via alternativa al risarcimento del danno. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per prescrizione; la Corte d'appello aveva invece accolto l'impugnazione del medico, ritenendo applicabile la prescrizione decennale non maturata per effetto di atto interruttivo, riconoscendo la legittimazione passiva della sola Presidenza del Consiglio dei ministri e affermando il diritto alla remunerazione anche per chi avesse iniziato la specializzazione nell'anno accademico 1981-1982, purché la formazione fosse proseguita dopo il 1 gennaio 1983. La Presidenza del Consiglio ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione delle direttive comunitarie, dell'art. 11 della L. n. 370 del 1999, dell'art. 2043 c.c. e della giurisprudenza della Corte di giustizia, sostenendo che il diritto alla remunerazione spetterebbe solo ai medici i cui corsi siano iniziati dal 1982 in poi, poiché prima della scadenza del termine di recepimento (31 dicembre 1982) l'obbligo statale non sarebbe ancora sorto; pertanto, secondo la ricorrente, la domanda andava rigettata perché il corso era iniziato prima del 1982.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato l'unico motivo perché la successiva giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e delle Sezioni Unite ha chiarito che la remunerazione adeguata spetta anche ai medici che abbiano iniziato la specializzazione prima del 1982, purché la formazione sia proseguita dopo il 1 gennaio 1983, limitatamente al periodo successivo a tale data. La Corte ha quindi confermato la correttezza della decisione d'appello, sia quanto al riconoscimento del diritto, sia quanto al calcolo della somma dovuta dal 1 gennaio 1983. Non sono state liquidate spese per difetto di attività difensiva dell'intimato e non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato in quanto la ricorrente è parte pubblica.

Norme richiamate

  • direttiva 75/362/CEE

    La Corte la richiama come fonte del sistema di riconoscimento delle specializzazioni mediche e dei casi in cui può spettare la remunerazione adeguata per la formazione specialistica.

  • direttiva 75/363/CEE

    È interpretata, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, nel senso che la formazione specialistica iniziata prima del 29 gennaio 1982 ma proseguita dopo il 1 gennaio 1983 deve essere remunerata per il periodo successivo a tale data, se la specializzazione rientra tra quelle previste dalla direttiva.

  • direttiva 82/76/CEE

    La Corte la considera nella sua portata temporale: il diritto alla remunerazione adeguata sorge per le formazioni specialistiche che proseguano dopo la scadenza del termine di trasposizione, cioè dopo il 1 gennaio 1983.

  • direttiva 93/16/CEE

    Richiamata nel motivo di ricorso quale parte del quadro normativo europeo sulle specializzazioni mediche.

  • art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370

    Usato come parametro per la liquidazione della somma dovuta al medico specializzando.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato nel ricorso come norma sulla responsabilità aquiliana, ma la Corte non fonda la decisione su tale disposizione, limitandosi a rigettare la censura sulla spettanza del diritto alla remunerazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

Massime di principio

  • La remunerazione adeguata per i medici specializzandi spetta anche a chi abbia iniziato il corso prima del 1982, purché la formazione sia proseguita dopo il 1 gennaio 1983; il diritto opera limitatamente al periodo successivo a tale data.
  • Ai fini del diritto all'equa remunerazione, il momento decisivo non è l'inizio assoluto del corso, ma la prosecuzione della formazione oltre il termine di trasposizione della disciplina europea.
  • Quando il giudice di merito liquida l'indennizzo o la remunerazione per una formazione specialistica a cavallo del 1 gennaio 1983, il calcolo deve essere limitato alla frazione temporale successiva a quella data.
  • Se il ricorso per cassazione contesta solo l'an debeatur e non investe specificamente la quantificazione già operata dal giudice di merito, la statuizione sul quantum resta ferma in mancanza di specifiche censure.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PA
RamiResponsabilità civileInternazionale privato
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