Cassazione Penale, Ordinanza n. 33073/2026 del 08/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi non rientrassero nel novero delle censure deducibili in sede di legittimità e che la sentenza impugnata fosse adeguatamente motivata sia sull'affermazione di responsabilità sia sul diniego delle attenuanti generiche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, quale rappresentante legale e amministratore di una società cooperativa agricola, è stato ritenuto penalmente responsabile per avere omesso, al fine di evadere le imposte sui redditi e l'IVA, la presentazione delle dichiarazioni annuali relative agli anni 2015 e 2017, con evasione di imposte per importi qualificati come considerevoli, nonché per avere occultato o distrutto la documentazione contabile. La responsabilità è stata fondata sugli esiti della verifica fiscale della Guardia di finanza, sui dati dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati, dai quali erano stati ricavati il volume d'affari della società, l'omessa presentazione delle dichiarazioni e l'omessa tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie. Quanto all'occultamento o distruzione della documentazione contabile, il giudice di merito ha valorizzato anche le dichiarazioni dell'imputato, il quale aveva riferito che le scritture erano affidate a un commercialista senza tuttavia indicarne il nominativo. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, contestando il quadro indiziario e la valutazione della prova. Con il secondo motivo ha lamentato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure investissero la valutazione del materiale probatorio e la ricostruzione del fatto, riservate al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità in presenza di motivazione congrua, esauriente e logicamente idonea. Ha inoltre ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche, motivato dall'assenza di elementi positivi specificamente allegati o rilevanti, non essendo sufficiente il solo stato di incensuratezza.
Norme richiamate
per non aver presentato, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte
La responsabilità per l'omessa dichiarazione è stata confermata sulla base degli accertamenti fiscali concernenti le annualità contestate e dei dati acquisiti dall'anagrafe tributaria e da altre banche dati.
per aver occultato o distrutto la documentazione contabile
La responsabilità è stata ritenuta adeguatamente motivata anche sulla base delle dichiarazioni dell'imputato circa l'affidamento delle scritture a un commercialista non identificato.
ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato
Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi o circostanze di segno positivo; non è necessario esaminare analiticamente ogni elemento dedotto, purché siano indicati quelli decisivi o rilevanti e siano considerate le specifiche deduzioni dell'interessato.
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nel caso concreto, al pagamento della somma determinata in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano nella richiesta di una nuova valutazione delle prove o di una diversa ricostruzione dei fatti, quando la motivazione del giudice di merito sia congrua, esauriente e dia conto dell'iter logico-giuridico seguito.
- Gli accertamenti fiscali fondati sui dati dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati possono costituire base probatoria dell'omessa presentazione delle dichiarazioni e della ricostruzione del volume d'affari, se adeguatamente valorizzati nella motivazione.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo; dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., il solo stato di incensuratezza non è sufficiente per ottenere la diminuente.
- Il giudice non è tenuto a esaminare singolarmente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, purché richiami gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti e consideri le specifiche deduzioni dell'interessato quando siano concretamente prospettate.
Come è indicizzato
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