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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3333/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Bissi impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta per operazioni dolose (concorso extraneus) in relazione al fallimento della Fimsadue s.n.c. deducendo quattro motivi: 1) nullità per incompatibilità ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.p., poiché, secondo la difesa, la dott.ssa Letizia Platè (titolare delle indagini preliminari) sarebbe stata componente del Collegio d'appello; 2) vizio di motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.), perché la Corte d'appello avrebbe sostanzialmente riprodotto la motivazione del primo grado senza un autonomo vaglio critico; 3) violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 110 c.p., 216, 219, 223 legge fallimentare e art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.), perché il ruolo di Bissi era marginale e non sufficientemente provata la sua partecipazione consapevole al disegno distrattivo; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in tema di attenuanti, recidiva e determinazione della pena (artt. 99, comma 4, 114, 62-bis, 133 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte. Ha rigettato il primo motivo relativo all'incompatibilità/dell'intervento della dott.ssa Platè, accertando dall'atto pubblico dell'udienza del 23/12/2020 che la componente era in realtà la dott.ssa Ilaria Sanesi e che il riferimento a Platè nella intestazione costituiva un mero errore materiale; dunque nessuna causa di incompatibilità è stata rilevata. Ha invece ritenuto fondato il motivo principale relativo alla carenza della motivazione circa il ruolo e la consapevolezza del Bissi nel disegno distrattivo: la motivazione della Corte d'appello è apparsa apodittica, fondata principalmente su dati cronologici e sul ruolo professionale del Bissi senza un adeguato collegamento probatorio che dimostrasse la sua partecipazione consapevole e causalmente orientata al meccanismo distrattivo. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Brescia; gli ulteriori motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede incompatibilità e causa di astensione/ricusazione per il giudice che abbia avuto un precedente ruolo nell'indagine; la Corte ha verificato la composizione del Collegio tramite il verbale d'udienza e ha ritenuto che non vi fosse stata la partecipazione della magistrata indicata, trattandosi di errore materiale nell'intestazione, quindi la norma non è stata applicata per mancanza del presupposto fattuale.

  • art. 606, lett. c), b) ed e), cod. proc. pen.

    Indicano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme processuali, violazione di legge e vizio di motivazione). La Corte ha valutato i motivi proposti: ha rigettato la contestazione di incompatibilità (lett. c) ma ha accolto la censura sul vizio di motivazione (lett. e) ritenendola idonea ad incidere sulla decisione di merito; altri profili di violazione di legge (lett. b) sono stati assorbiti o non decisivi nel prosieguo.

  • art. 110 cod. pen.

    Disciplina il concorso di persone nel reato. È stata richiamata nella contestazione dell'imputazione (concorso extraneus) per valutare la responsabilità del Bissi rispetto al progetto distrattivo; la Corte ha ritenuto che la prova non chiarisse sufficientemente la partecipazione consapevole richiesta dal concorso.

  • artt. 216, 219 (commi 1 e 2), 223 legge fallimentare

    Norme del codice della crisi/fallimentare che definiscono i reati di bancarotta (fraudolenta patrimoniale e per operazioni dolose). Sono le norme sostanziali contestate in fatto; la Corte ha ritenuto che, pur essendo state individuate condotte distrattive attribuite al gruppo, la specifica posizione attiva e consapevole dell'extraneus richiedeva motivazione più puntuale.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Disciplina i limiti di impugnazione in Cassazione; citata in relazione all'enunciazione dei motivi ammessi al ricorso.

  • art. 99, comma quarto, 114, 62-bis, 133 cod. pen.

    Norme riguardanti le circostanze attenuanti/comuni, la determinazione della pena, la recidiva e il regime sanzionatorio. Il ricorrente denunciava errore nella mancata valutazione di attenuanti e nell'applicazione della recidiva; la Corte di Cassazione ha ritenuto questi profili assorbiti dall'annullamento per vizio di motivazione e non li ha esaminati nel merito.

Massime di principio

  • L'eccezione di incompatibilità di un giudice per precedente ruolo nelle indagini richiede accertamento della effettiva partecipazione del magistrato al Collegio: se la presenza è contestata, il verbale d'udienza (atto pubblico) è prova primaria per verificarla; errori materiali nell'intestazione vanno distinti da reali situazioni di incompatibilità.
  • La Corte d'appello deve motivare autonomamente e non limitarsi a trascrivere o condividere pedissequamente le argomentazioni del primo grado: la motivazione d'appello deve effettuare un vaglio critico delle censure e collegare in modo logico e specifico le risultanze probatorie alla decisione.
  • La mera presenza di rapporti professionali o cronologici non basta a dimostrare la partecipazione consapevole di un consulente/extraneus a un disegno criminoso; è necessario un percorso motivazionale che mostri, in modo specifico e sinergico, prove che colleghino il contributo dell'extraneus all'evento distrattivo (es. direttive effettivamente seguite, utilità concreta, scambio di istruzioni, omissive volontarie).
  • Le email, le dichiarazioni testimoniali e gli elementi documentali devono essere valutati in modo unitario e non isolato; una motivazione che privilegia il solo dato cronologico a scapito dell'analisi contestuale può essere insufficiente e portare all'annullamento.
  • Se la cassazione annulla per carenza di motivazione, i profili residui (es. valutazione delle attenuanti o calcolo della pena) possono rimanere assorbiti e saranno riesaminati solo dopo il nuovo giudizio di merito; la difesa può ottenere così un nuovo esame complessivo delle prove.
  • In presenza di un errore materiale nell'indicazione dei membri del Collegio, è opportuno produrre tempestivamente il verbale d'udienza per chiarire la reale composizione e evitare la trasformazione di un errore formale in motivo di nullità.

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