Sentenza del 26/06/2015 n. 13259 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato alle socie avvisi di accertamento pro quota per l'IRPEG relativa al 1999, oltre sanzioni, ritenendole responsabili dei debiti tributari della società a ristretta base azionaria, già cancellata dal registro delle imprese. Le ricorrenti sostenevano che l'autonomia patrimoniale della società di capitali impedisse di imputare automaticamente ai soci i debiti sociali e che, dopo la cancellazione, la responsabilità dei soci potesse sussistere solo nei limiti delle somme effettivamente riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. Contestavano inoltre l'assenza di prova, da parte dell'Amministrazione, dell'esistenza, distribuzione e percezione di un attivo di liquidazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e li ha accolti. Ha stabilito che la cancellazione della società non estingue i debiti tributari, ma determina un fenomeno successorio per cui i soci possono essere chiamati a risponderne soltanto nei limiti delle somme concretamente riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. L'onere di provare sia l'effettiva percezione delle somme sia il loro ammontare grava sull'Agenzia delle entrate, quale creditore che agisce nei confronti dei soci. Poiché tale prova non era stata fornita, la sentenza della CTR è stata cassata e, decidendo nel merito, sono stati accolti i ricorsi introduttivi delle contribuenti contro gli avvisi di accertamento. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 2456, comma 2, c.c. previgente; oggi art. 2495, comma 2, c.c.
Dopo la cancellazione della società i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.
La responsabilità dei soci di una società cancellata non è automatica né illimitata: è subordinata alla prova che il socio abbia ricevuto somme dall'attivo risultante dal bilancio finale di liquidazione ed è limitata all'importo effettivamente percepito.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
L'Amministrazione finanziaria, agendo come creditore nei confronti dei soci, deve provare il presupposto della loro responsabilità, cioè la distribuzione dell'attivo e la concreta percezione di una quota da parte di ciascun socio.
I ricorsi proposti contro la medesima sentenza devono essere riuniti.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
È stato richiamato dalle ricorrenti per sostenere la non trasmissibilità agli eredi delle sanzioni tributarie, ma il relativo motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento dei motivi principali.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese estingue l'ente, ma non elimina i debiti sociali: questi possono trasferirsi ai soci secondo un fenomeno successorio particolare.
- Il socio di una società cancellata risponde dei debiti sociali soltanto entro il limite dell'attivo ricevuto in sede di liquidazione; non basta dimostrare la qualità di socio o la mera cancellazione della società.
- L'Amministrazione finanziaria deve provare concretamente sia che il socio abbia ricevuto somme dal bilancio finale di liquidazione sia l'ammontare ricevuto. L'onere non può essere trasferito sul contribuente.
- Se l'atto impositivo o il giudizio non dimostrano la percezione di un attivo da parte del socio, la pretesa nei suoi confronti non può essere accolta, anche se il debito tributario della società è stato correttamente accertato.
- La responsabilità del socio non equivale a una responsabilità personale illimitata per tutti i debiti della società, ma opera esclusivamente entro il valore delle somme effettivamente riscosse.
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