Cassazione Civile, Ordinanza n. 33320/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Il lavoratore aveva agito per ottenere la condanna dell'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, al pagamento della somma maturata a titolo di trattamento di fine rapporto nel rapporto di lavoro intercorso con una società poi dichiarata fallita. La Corte d'appello, riformando la decisione di primo grado, aveva respinto la domanda. In Cassazione il ricorrente aveva proposto un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 47, commi 4-bis e 5, l. n. 428/1990, in relazione agli artt. 3, 4 e 5 della direttiva 2001/23/CE; in via subordinata aveva chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE ex art. 267 TFUE sull'interpretazione delle disposizioni della direttiva. Prima dell'adunanza camerale, però, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenuta conforme all'art. 390 c.p.c., e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c. Ha inoltre compensato le spese, valorizzando la peculiare complessità delle questioni affrontate e il richiamo a precedenti di legittimità su temi sovrapponibili. La pronuncia di estinzione ha escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, norma limitata ai casi di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato come base del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 47, commi 4-bis e 5, l. n. 428/1990
norme la cui violazione è stata dedotta dal ricorrente in relazione al trasferimento d'azienda e alla tutela dei lavoratori.
artt. 3, 4 e 5 direttiva 2001/23/CE
richiamati dal ricorrente a sostegno dell'interpretazione della disciplina del trasferimento e della conservazione dei diritti dei lavoratori.
art. 267 TFUE
invocato in via subordinata per chiedere un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
la rinuncia al ricorso è stata ritenuta conforme alle prescrizioni della norma.
la rinuncia ha comportato l'estinzione del giudizio di legittimità.
richiamato come parametro per la compensazione delle spese in ragione della complessità delle questioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha escluso la sua applicabilità perché l'estinzione non rientra tra i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità integrale del ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se depositata prima dell'adunanza camerale e conforme all'art. 390 c.p.c., determina l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
- La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per il solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
- In presenza di questioni di particolare complessità, la Corte può compensare le spese di lite anche se il giudizio si estingue per rinuncia.
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