Cassazione Civile, Ordinanza n. 11382/2024 del 29/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La società ricorrente aveva promosso domanda di equo indennizzo ai sensi della legge Pinto per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare nella quale, sin dal 1992, aveva insinuato un credito di euro 28.662,15, poi soddisfatto solo in minima parte con riparto finale dell’ottobre 2020. La Corte d’appello di Napoli, in sede di opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001, aveva rigettato la domanda ritenendo operante la presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata per irrisorietà della pretesa, valorizzando non già il valore del credito in sé, ma la sua incidenza sul patrimonio della società (0,45% dell’attivo e 0,72% del fatturato). Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione delle norme sul procedimento camerale e sul contraddittorio, sostenendo che l’opposizione incidentale del Ministero fosse tardiva rispetto al termine fissato per la costituzione e per il deposito di note scritte; con il secondo motivo contestava invece la corretta applicazione dell’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89/2001, assumendo che l’irrisorietà della pretesa non poteva essere desunta solo dalla modesta incidenza del credito sul patrimonio sociale, senza considerare anche il valore oggettivo del credito stesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che nel procedimento di opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001 i termini fissati dalla Corte d’appello per la costituzione dell’opposto e per il deposito di note scritte non abbiano natura perentoria in assenza di espressa previsione; tali termini servono a ordinare il contraddittorio, ma la parte avrebbe potuto chiedere un rinvio per dedotta lesione del diritto di difesa, richiesta che nel caso non era stata formulata. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la presunzione di insussistenza del pregiudizio per irragionevole durata, in caso di irrisorietà della pretesa o del valore della causa, richiede una valutazione sia oggettiva del bene controverso sia soggettiva delle condizioni della parte. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 5-ter l. 24 marzo 2001, n. 89
Il procedimento di opposizione richiamato dalla norma si svolge secondo le regole dei procedimenti in camera di consiglio; i termini fissati dal giudice per la costituzione dell’opposto e per il deposito di note non sono perentori se la legge non lo prevede espressamente.
Le disposizioni sui procedimenti in camera di consiglio si applicano al procedimento di opposizione in materia di equa riparazione, con esigenza di garantire un contraddittorio ordinato.
In mancanza di una previsione di perentorietà, il termine assegnato per la costituzione non comporta decadenza automatica.
Il contraddittorio deve essere assicurato; la parte che ritenga compromesso il proprio diritto di difesa può chiedere un rinvio, specie se la controparte si costituisce oltre il termine fissato.
art. 24 Cost.
Il potere del giudice di scandire i termini processuali e la necessità di assicurare il contraddittorio sono letti in funzione del diritto di difesa.
art. 111 Cost.
Il contraddittorio ordinato nel procedimento camerale è ricondotto alle garanzie del giusto processo.
art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. 24 marzo 2001, n. 89
La presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata opera solo in caso di irrisorietà della pretesa o del valore della causa, da valutare anche in relazione alle condizioni personali della parte, con criterio sia oggettivo sia soggettivo.
art. 6 § 1 CEDU
Richiamato come parametro convenzionale della ragionevole durata del processo e della tutela effettiva.
art. 13 CEDU
Richiamato come parametro convenzionale di tutela effettiva avverso la violazione dei diritti convenzionali.
Massime di principio
- Nel procedimento di opposizione camerale previsto dalla legge Pinto, i termini fissati dal giudice per la costituzione della parte resistente e per il deposito di note difensive non sono perentori se manca una previsione espressa di decadenza; la loro funzione è ordinatoria e di garanzia del contraddittorio.
- La parte che subisca un pregiudizio difensivo per la costituzione tardiva della controparte deve attivarsi chiedendo un rinvio o altra misura idonea a ristabilire il contraddittorio; in difetto, la censura sulla sola tardività può risultare infondata.
- Ai fini della presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo per irrisorietà della pretesa o del valore della causa, il giudice deve considerare congiuntamente il valore oggettivo del bene controverso e le condizioni soggettive della parte, non essendo sufficiente il solo raffronto tra il credito e il patrimonio o il fatturato del creditore.
- La nozione di 'irrisorietà' della pretesa ex art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89/2001 non coincide con la mera modesta incidenza economica della lite sul patrimonio del richiedente, ma richiede una valutazione complessiva della posta in gioco.
- Quando il giudice di merito omette di considerare il valore intrinseco del credito controverso e fonda la decisione solo su parametri economici esterni relativi alla parte, la presunzione di assenza del danno da ritardo può essere applicata in modo erroneo.
- Nel giudizio di equa riparazione, la verifica della bagatellarità della lite deve mantenere un equilibrio tra dato oggettivo della controversia e profilo soggettivo della posizione della parte, secondo la ratio di selezionare solo le controversie effettivamente marginali.
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