Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27650/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato la nullità del giudizio di appello per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un socio necessario, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna in diversa composizione, affinché prosegua il giudizio nel contraddittorio anche con il socio pretermesso e provveda altresì sulle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2006 emessi nei confronti di una società di persone per IRPEF, IRAP e IVA. La Commissione tributaria regionale aveva deciso l'appello senza che nel giudizio di secondo grado fosse stato evocato un socio della società, che invece era stato parte nel giudizio di primo grado. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, ma nel testo pervenuto la Corte affronta in modo decisivo la questione preliminare del litisconsorzio necessario: poiché l'accertamento riguardava una società di persone e derivava da elementi comuni anche a imposte diverse dall'IVA, il giudizio di appello avrebbe dovuto svolgersi con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, compreso il socio pretermesso. La Corte rileva che il socio non risultava parte del giudizio di appello e che la CTR non aveva disposto l'integrazione del contraddittorio ex art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992

    impone l'integrazione del contraddittorio quando la controversia coinvolge soggetti tra loro inscindibilmente collegati; la sua omissione determina nullità assoluta del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.

  • art. 29 d.lgs. n. 546 del 1992

    consente la riunione dei ricorsi autonomamente proposti quando tutti i soggetti interessati abbiano impugnato e i giudizi pendano dinanzi allo stesso giudice.

  • art. 39 c.p.c.

    indicato come criterio per la riunione davanti al giudice preventivamente adito quando i procedimenti pendono dinanzi a giudici diversi.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie relative ad accertamenti unitari su società di persone e soci, l'unitarietà dell'accertamento determina in linea di principio un litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti interessati.
  • Se uno dei litisconsorti necessari non è stato evocato nel giudizio di impugnazione, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio; in difetto, il giudizio è affetto da nullità assoluta rilevabile d'ufficio.
  • Quando l'accertamento della maggiore pretesa tributaria è fondato su elementi comuni e riguarda contestualmente più imposte, l'esigenza del simultaneus processus non viene meno per la sola componente IVA della ripresa.
  • Se tutti i soggetti interessati hanno autonomamente proposto ricorso, il giudice deve procedere alla riunione secondo i criteri processuali applicabili; se invece taluni non hanno impugnato, deve essere integrato il contraddittorio nei loro confronti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.