Cassazione Civile, Ordinanza n. 27650/2021 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato la nullità del giudizio di appello per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un socio necessario, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna in diversa composizione, affinché prosegua il giudizio nel contraddittorio anche con il socio pretermesso e provveda altresì sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2006 emessi nei confronti di una società di persone per IRPEF, IRAP e IVA. La Commissione tributaria regionale aveva deciso l'appello senza che nel giudizio di secondo grado fosse stato evocato un socio della società, che invece era stato parte nel giudizio di primo grado. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, ma nel testo pervenuto la Corte affronta in modo decisivo la questione preliminare del litisconsorzio necessario: poiché l'accertamento riguardava una società di persone e derivava da elementi comuni anche a imposte diverse dall'IVA, il giudizio di appello avrebbe dovuto svolgersi con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, compreso il socio pretermesso. La Corte rileva che il socio non risultava parte del giudizio di appello e che la CTR non aveva disposto l'integrazione del contraddittorio ex art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
impone l'integrazione del contraddittorio quando la controversia coinvolge soggetti tra loro inscindibilmente collegati; la sua omissione determina nullità assoluta del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
art. 29 d.lgs. n. 546 del 1992
consente la riunione dei ricorsi autonomamente proposti quando tutti i soggetti interessati abbiano impugnato e i giudizi pendano dinanzi allo stesso giudice.
indicato come criterio per la riunione davanti al giudice preventivamente adito quando i procedimenti pendono dinanzi a giudici diversi.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie relative ad accertamenti unitari su società di persone e soci, l'unitarietà dell'accertamento determina in linea di principio un litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti interessati.
- Se uno dei litisconsorti necessari non è stato evocato nel giudizio di impugnazione, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio; in difetto, il giudizio è affetto da nullità assoluta rilevabile d'ufficio.
- Quando l'accertamento della maggiore pretesa tributaria è fondato su elementi comuni e riguarda contestualmente più imposte, l'esigenza del simultaneus processus non viene meno per la sola componente IVA della ripresa.
- Se tutti i soggetti interessati hanno autonomamente proposto ricorso, il giudice deve procedere alla riunione secondo i criteri processuali applicabili; se invece taluni non hanno impugnato, deve essere integrato il contraddittorio nei loro confronti.
Come è indicizzato
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