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Ordinanza

Ordinanza n. 12192/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento ​ a) nei limiti di interesse, del decreto M_D A0582CC REG2026 0015342 del 03/03/2026 di approvazione della graduatoria finale di merito relativa al profilo professionale FT37 - assistente ai servizi di vigilanza - nell’ambito del concorso pubblico per esami per il reclutamento di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato nell’area degli assistenti del Ministero della Difesa (bando del 18/07/2024 - prot. n° M_D A0582CC DE12024 0000873), nella parte in cui il Ministero resistente ha applicato il limite del 20% degli idonei di cui all’art. 35, comma 5-ter, D.Lgs. n° 165/2001, con conseguente mancata inclusione dei ricorrenti nella graduatoria degli idonei; b) nei limiti di interesse, della graduatoria finale di merito relativa al profilo professionale FT37 - assistente ai servizi di vigilanza - nell’ambito del concorso pubblico per esami per il reclutamento di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato nell’area degli assistenti del Ministero della Difesa (bando del 18/07/2024 - prot. n° M_D A0582CC DE12024 0000873), nella parte in cui il Ministero resistente ha applicato il limite del 20% degli idonei di cui all’art. 35, comma 5-ter, D.Lgs. n° 165/2001, con conseguente mancata inclusione dei ricorrenti nella graduatoria degli idonei; c) della nota di chiarimento prot. n° M_D A0582CC REG2026 0023448 del 02/04/2026, avente ad oggetto “LIMITE MASSIMO DEI CANDIDATI IDONEI NELLE GRADUATORIE CONCORSUALI (c.d. norma taglia-idonei). Concorso pubblico per 1000 posti a tempo indeterminato, per il profilo professionale di Assistente tecnico, Area funzionale Assistenti, nei ruoli del Ministero della difesa, pubblicato il 23 luglio 2024”; d) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, tra cui i verbali della Commissione esaminatrice relativi alla formazione della graduatoria e all’applicazione del limite in questione, con riserva di proporre motivi aggiunti; e per l’accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti all’inserimento nella graduatoria del settore di riferimento nelle rispettive posizioni in base al punteggio ottenuto all’esito della selezione pubblica.​

Giustizia amministrativa202604692

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisQuestione di legittimità costituzionaleAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria finale di merito del profilo FT37 e relativo decreto di approvazione, nella parte in cui applicano il limite del 20% agli idonei, nonché nota ministeriale di chiarimento sull’applicazione della norma c.d. taglia-idonei

Esito

RIMESSIONE

La controversia

I ricorrenti hanno partecipato al concorso bandito nel 2024 dal Ministero della Difesa per 50 posti del profilo FT37 e hanno superato l’unica prova scritta con un punteggio pari o superiore a 21/30. La graduatoria, approvata nel 2026, ha incluso i vincitori e soltanto i candidati collocati entro il limite del 20% dei posti successivi all’ultimo vincitore, in applicazione dell’art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del d.lgs. 165/2001. I ricorrenti hanno dedotto, con i primi quattro motivi, l’erronea applicazione dell’art. 4, comma 9, del d.l. 25/2025, sostenendo che la deroga al limite del 20% dovesse applicarsi anche ai concorsi banditi nel 2024 le cui graduatorie fossero state approvate nel 2026. Hanno invocato un’interpretazione sistematica e teleologica della disposizione, nonché la violazione della par condicio, poiché nell’ambito della medesima procedura concorsuale alcuni profili, le cui graduatorie erano state approvate nel 2025, avevano beneficiato della deroga, mentre il profilo FT37, definito nel 2026, era stato assoggettato al limite. Con il quinto motivo è stata prospettata la violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. da parte dell’art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del d.lgs. 165/2001, nella parte in cui non assicura uniformità di trattamento tra candidati della medesima procedura. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile anche se non notificato ai candidati già inseriti in graduatoria, perché l’eventuale inserimento dei ricorrenti in posizione deteriore non avrebbe arrecato pregiudizio agli altri graduati. È intervenuto ad adiuvandum un cointeressato, ritenuto ammissibile perché ancora nei termini per proporre ricorso autonomo e senza ampliamento del thema decidendum.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che l’amministrazione abbia correttamente applicato il limite del 20% previsto dall’art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del d.lgs. 165/2001, poiché il concorso era stato bandito nel 2024 e la deroga introdotta dall’art. 4, comma 9, del d.l. 25/2025 riguarda testualmente le graduatorie approvate nel 2024 o nel 2025 e i concorsi banditi nel 2025. Il tenore letterale della disposizione non consente di estenderla, in via interpretativa, alle graduatorie approvate nel 2026 relative a concorsi banditi nel 2024, non potendo il giudice creare una nuova norma. Tuttavia, il Collegio ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 9, del d.l. 25/2025, nella parte in cui esclude tali graduatorie dalla deroga. La questione è stata ravvisata in relazione all’art. 3 Cost., per l’intrinseca irragionevolezza della scelta legislativa di utilizzare quale criterio discriminante la data, casuale e dipendente dall’organizzazione amministrativa, di approvazione della graduatoria anziché la data di indizione del concorso; e agli artt. 3 e 97 Cost., per la disparità di trattamento tra candidati della medesima procedura concorsuale, determinata da poche settimane di differenza nella conclusione delle attività amministrative e non collegata né al merito dei candidati né alle caratteristiche della procedura. Il TAR ha escluso la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata, poiché l’interpretazione estensiva proposta dai ricorrenti sarebbe incompatibile con il chiaro dato letterale. Ha ritenuto la questione rilevante perché dalla sua soluzione dipende l’inserimento dei ricorrenti tra gli idonei e anche la definizione della domanda cautelare. Il giudizio cautelare è stato sospeso, con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; ogni decisione sul petitum cautelare e sulle spese è stata riservata.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 5-ter, d.lgs. 165/2001

    Nei concorsi pubblici [...] sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l’ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso.

    La disposizione introduce il limite del 20% degli idonei non vincitori e si applica ai concorsi banditi successivamente al 17 agosto 2023.

  • art. 28-ter d.l. 75/2023, convertito dalla l. 112/2023

    Le disposizioni dell'articolo 35, comma 5-ter, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

    Ha stabilito l’applicazione della disciplina c.d. taglia-idonei ai concorsi banditi dopo il 17 agosto 2023.

  • art. 4, comma 9, d.l. 25/2025, convertito dalla l. 69/2025

    Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell'anno 2024 e nell'anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025, non si applica il limite di cui all'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

    È una disciplina speciale e derogatoria, applicabile alle graduatorie approvate nel 2024 o nel 2025 e ai concorsi banditi nel 2025; il dato letterale non consente di estenderla alle graduatorie approvate nel 2026 relative a concorsi banditi nel 2024. Proprio tale delimitazione è stata ritenuta potenzialmente irragionevole e discriminatoria.

  • art. 3 Cost.

    È il parametro costituzionale della ragionevolezza e dell’eguaglianza; la questione è stata ritenuta non manifestamente infondata perché il criterio temporale della data di approvazione della graduatoria può produrre differenze prive di giustificazione tra situazioni sostanzialmente identiche.

  • art. 51 Cost.

    È stato invocato dai ricorrenti in relazione alla parità di accesso agli uffici pubblici, ma l’ordinanza fonda la rimessione principalmente sugli artt. 3 e 97 Cost.

  • art. 97 Cost.

    La differenziazione tra candidati della medesima procedura, dipendente esclusivamente dai tempi organizzativi dell’amministrazione, è stata ritenuta potenzialmente incompatibile con il principio di buon andamento e con la parità di trattamento nell’accesso alla pubblica amministrazione.

  • art. 12 Preleggi

    Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse.

    Il criterio letterale impedisce di estendere la deroga alle ipotesi non espressamente previste, quando tale estensione si ponga in conflitto con il testo della disposizione.

  • art. 23 l. 87/1953

    La questione è stata ritenuta rilevante e non manifestamente infondata; il giudizio è stato sospeso e gli atti sono stati trasmessi alla Corte costituzionale.

  • art. 41 c.p.a.

    Non era necessaria la notificazione del ricorso ai candidati già inseriti in graduatoria, ritenuti non controinteressati effettivi perché l’inserimento dei ricorrenti sarebbe avvenuto in posizione deteriore.

  • art. 28, comma 2, c.p.a.

    Il cointeressato può intervenire se non è decaduto dall’azione e vi ha interesse, accettando il giudizio nello stato e grado in cui si trova e senza ampliare il thema decidendum.

Massime di principio

  • Una disposizione derogatoria che esclude il limite numerico degli idonei nei concorsi deve essere applicata secondo il suo chiaro tenore letterale; il giudice non può estenderne l’ambito a categorie non previste quando ciò comporti la creazione di una nuova norma.
  • È rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., la questione concernente una disciplina che assoggetti a regimi diversi candidati della medesima procedura concorsuale in base alla sola data di approvazione della graduatoria, quando tale data dipenda esclusivamente dai tempi organizzativi dell’amministrazione e sia estranea al merito dei candidati e alle caratteristiche del concorso.
  • Il criterio legislativo della data di approvazione della graduatoria può risultare irragionevole quando non sia coerente con la finalità di posticipare l’effettiva applicazione di una disciplina limitativa degli idonei: in particolare, è potenzialmente contraddittorio escludere concorsi banditi in un anno precedente ma conclusi successivamente, includendo invece concorsi banditi nell’anno successivo che possono concludersi negli stessi anni posteriori.
  • Nel giudizio di impugnazione di una graduatoria, i candidati già collocati in graduatoria non sono controinteressati effettivi se l’accoglimento del ricorso comporterebbe soltanto l’inserimento dei ricorrenti in posizione deteriore, senza modificare le posizioni dei candidati già presenti.
  • Il cointeressato può intervenire ad adiuvandum quando sia ancora nei termini per proporre ricorso autonomo e abbia interesse alla decisione, purché accetti il giudizio nello stato e grado in cui si trova e non ampli la domanda o il thema decidendum.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalitàLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiQuestione di legittimità costituzionaleProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di diritto dell'Adunanza plenaria

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