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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23602/2022 del 28/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cooperativa)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un fondo mutualistico volta a ottenere la devoluzione del patrimonio sociale di una cooperativa, assumendo che, dopo una deliberazione assembleare del 2 aprile 2005, la società avesse soppresso nello statuto le clausole antilucrative e avesse così perso i requisiti di mutualità prevalente. Secondo il fondo, tale perdita avrebbe fatto sorgere l'obbligo di devoluzione del patrimonio effettivo in favore del fondo mutualistico ai sensi della disciplina previgente e/o delle norme transitorie della riforma societaria. La cooperativa resisteva sostenendo che le clausole non erano state soppresse ma solo modificate e, soprattutto, che nel sistema vigente la semplice perdita della mutualità prevalente non comporta devoluzione del patrimonio, essendo questa prevista solo in caso di trasformazione della cooperativa in società lucrativa. Il ricorso per cassazione articolava due motivi: il primo denunciava violazione e falsa applicazione di varie disposizioni sulla mutualità cooperativa, sostenendo che l'art. 17 l. 388/2000 e l'art. 111-decies disp. att. c.c. mantenessero vivo l'obbligo di devoluzione anche in caso di soppressione delle clausole mutualistiche; il secondo censurava l'accertamento della Corte d'appello secondo cui, in concreto, le clausole erano state modificate e non soppresse. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e assorbito il secondo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso, ritenendo che, nel sistema introdotto dalla riforma del diritto societario, la perdita dei requisiti di mutualità prevalente conseguente alla modificazione o soppressione delle clausole antilucrative non genera l'obbligo di devoluzione del patrimonio effettivo al fondo mutualistico. Ha affermato che tale obbligo si produce soltanto quando la cooperativa delibera la trasformazione in società lucrativa, ai sensi dell'art. 2545-undecies c.c.; quando invece la cooperativa perde i requisiti di mutualità prevalente, l'art. 2545-octies c.c. impone soltanto agli amministratori la redazione di un bilancio straordinario per determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Ha inoltre escluso che l'art. 17 l. 388/2000 conservi efficacia generale dopo la riforma, ritenendolo implicitamente abrogato, e ha interpretato l'art. 111-decies disp. att. c.c. come norma transitoria limitata all'adeguamento al nuovo regime. Di conseguenza, dichiarato assorbito il secondo motivo, il ricorso è stato respinto; le spese sono state compensate per la novità della questione e si è dato atto del possibile raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577

    costituiva il previgente riferimento per le clausole mutualistiche e per la disciplina delle cooperative a mutualità riconosciuta; il suo assetto è stato superato dalla riforma societaria, salvo la funzione transitoria richiamata dall'art. 111-decies disp. att. c.c.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

    richiamato tra le norme interpretate dall'art. 17 l. 388/2000 in tema di soppressione delle clausole mutualistiche e devoluzione del patrimonio.

  • L. 31 gennaio 1992, n. 59

    richiamato quale norma istitutiva dei fondi mutualistici destinatari della devoluzione patrimoniale nel previgente sistema.

  • L. 23 dicembre 2000, n. 388

    la Corte lo considera sostanzialmente superato/implicitamente abrogato dalla riforma societaria del 2003; non opera più come fonte generale dell'obbligo di devoluzione in caso di soppressione delle clausole mutualistiche.

  • d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220

    norma richiamata dal ricorrente tra quelle asseritamente violate nella disciplina della mutualità cooperativa.

  • cod. civ.

    indica le clausole che devono essere previste nello statuto delle cooperative a mutualità prevalente, tra cui il divieto di distribuzione delle riserve e l'obbligo di devoluzione solo in caso di scioglimento.

  • cod. civ.

    definisce i criteri di prevalenza ai fini della qualificazione della cooperativa come mutualità prevalente.

  • cod. civ.

    la perdita della mutualità prevalente per mancato rispetto dei requisiti o modifica delle clausole statutarie comporta solo la redazione di un bilancio straordinario e la determinazione del valore dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili; non comporta devoluzione del patrimonio.

  • cod. civ.

    consente alle cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente di deliberare la trasformazione in società lucrative o in consorzio.

  • cod. civ.

    prevede che, in caso di deliberata trasformazione della cooperativa, il valore effettivo del patrimonio debba essere devoluto ai fondi mutualistici.

  • disp. att. cod. civ.

    è norma transitoria, limitata alla fase di passaggio al nuovo regime; esclude l'effetto devolutivo per la modificazione delle clausole mutualistiche e impone soltanto la redazione del bilancio ai sensi dell'art. 2545-octies c.c.

  • L. 3 ottobre 2001, n. 366

    art. 5, comma 1, lett. a) e b); art. 5, comma 2, lett. f)

    legge delega della riforma societaria, richiamata per spiegare la ratio della disciplina delle cooperative a mutualità prevalente e della trasformazione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle cooperative a mutualità prevalente, la perdita dei requisiti mutualistici per modificazione o soppressione delle clausole antilucrative non determina, di per sé, l'obbligo di devolvere il patrimonio effettivo ai fondi mutualistici.
  • L'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale ai fondi mutualistici, nel sistema della riforma societaria, sorge solo nell'ipotesi di deliberata trasformazione della cooperativa in società lucrativa; fuori da tale ipotesi, la disciplina prevede soltanto la redazione di un bilancio straordinario per quantificare l'attivo da imputare alle riserve indivisibili.
  • L'art. 17 l. 388/2000, che collegava alla soppressione delle clausole mutualistiche l'obbligo di devoluzione, deve ritenersi implicitamente superato dalla disciplina codicistica sopravvenuta, in quanto incompatibile con il nuovo assetto normativo.
  • L'art. 111-decies disp. att. c.c. ha funzione transitoria e non può essere interpretato come fonte generale e permanente di un obbligo devolutivo; esso serve solo ad agevolare il passaggio dal vecchio al nuovo regime delle cooperative.
  • In presenza di disciplina speciale successiva e coerente con la riforma, non è consentito costruire per via interpretativa un'obbligazione di devoluzione patrimoniale non prevista espressamente dal nuovo sistema.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriOperazioni straordinariePartecipazioni sociali
RamiSocietario
IstitutiOnere della prova

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