Sentenza del 06/05/2015 n. 9038 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento per IVA e IRAP relativo al 1998. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che le operazioni fatturate dai concessionari della società non fossero vere prestazioni promozionali o pubblicitarie, bensì ulteriori sconti sul prezzo praticati dal produttore ai clienti, e censurava la motivazione della sentenza della CTR Lazio. La società, con ricorso incidentale, chiedeva la riforma della decisione sulle spese processuali, lamentando la mancata condanna dell'Amministrazione al loro rimborso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Il ricorso principale dell'Agenzia è stato dichiarato inammissibile perché la censura per vizio di motivazione non individuava specificamente il fatto controverso e decisivo né conteneva la sintesi richiesta dall'art. 366-bis c.p.c. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato inammissibile perché non indicava uno specifico motivo di impugnazione riconducibile alle ipotesi dell'art. 360 c.p.c. e, comunque, mancava del quesito di diritto o dell'illustrazione richiesta per il vizio di motivazione. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
In caso di denuncia di vizio di motivazione è richiesta una illustrazione che individui chiaramente il fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume viziata.
Nel regime temporale applicabile, il motivo di ricorso per cassazione relativo al vizio di motivazione doveva indicare in modo chiaro, sintetico e specifico il fatto controverso e decisivo, con un'apposita sintesi finale ulteriore rispetto all'illustrazione del motivo. La mancanza di tali elementi comporta l'inammissibilità del ricorso.
Il giudizio di cassazione è a critica vincolata: il ricorrente deve ricondurre la censura a una delle tassative categorie di impugnazione previste dalla norma e formulare il motivo in modo specifico.
Il fatto rilevante ai fini del vizio di motivazione può essere un fatto principale, costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo, oppure un fatto secondario utilizzato come prova, purché controverso e decisivo.
Principi sulla notificazione del ricorso per cassazione
La notificazione del ricorso direttamente alla parte, anziché al difensore, non è inesistente ma nulla quando sussista un collegamento con il destinatario; la nullità può essere sanata dalla costituzione dell'intimato mediante controricorso. Se la notifica non si perfeziona per cause non imputabili al notificante, la riattivazione tempestiva del procedimento può conservare gli effetti della prima richiesta.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente contestare genericamente la valutazione dei giudici di merito: occorre indicare con precisione il fatto storico o normativo controverso, spiegare perché la motivazione sarebbe omessa, insufficiente o contraddittoria e dimostrarne la decisività.
- Ogni motivo di ricorso deve essere formalmente riconducibile a una specifica ipotesi dell'art. 360 c.p.c.; una richiesta generica di riforma o di rimborso delle spese non costituisce un motivo ammissibile.
- Quando la legge processuale applicabile richiede un quesito di diritto o una sintesi del fatto controverso, la loro omissione può determinare l'inammissibilità senza che la Corte esamini il merito della controversia.
- La costituzione della controparte può sanare una notificazione nulla, ma non elimina gli altri requisiti di ammissibilità del ricorso.
- La parte che impugna una decisione sulle spese deve indicare specificamente la violazione denunciata e il relativo motivo di cassazione; non basta affermare che l'altra parte è risultata soccombente.
- Il rigetto o l'inammissibilità dei ricorsi non comporta necessariamente la condanna alle spese: il giudice può compensarle integralmente quando lo ritenga giustificato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 mag 2015Sentenza del 06/05/2015 n. 9036 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 mag 2015Sentenza del 06/05/2015 n. 9041 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 mag 2015Sentenza del 06/05/2015 n. 9070 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 mag 2015Sentenza del 06/05/2015 n. 9071 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 mag 2015Sentenza del 06/05/2015 n. 9074 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 mag 2015Sentenza del 06/05/2015 n. 9076 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →