Cassazione Penale, Ordinanza n. 13439/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
La decisione riguarda un detenuto che aveva chiesto l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen. Il Tribunale di sorveglianza aveva negato la misura più ampia, ritenendo ostativi i plurimi precedenti penali, la pendenza di altri procedimenti per fatti successivi al reato in espiazione, e informazioni di polizia/Carabinieri che escludevano lo svolgimento di attività lavorativa; in ragione di tale valutazione prognostica, il condannato era stato invece ammesso alla detenzione domiciliare. Con il ricorso per cassazione l'interessato deduceva la genericità e l'incongruenza della motivazione, nonché la mancata considerazione dell'indagine socio-familiare, sostenendo che tali elementi avrebbero dovuto condurre a un diverso esito e che il lavoro svolto assumeva rilievo decisivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse svolto un giudizio complessivo sulla personalità del condannato, fondato su dati pertinenti e non illogici, valorizzando precedenti, pendenze e informazioni investigative, e che l'indagine socio-familiare fosse stata comunque considerata e motivatamente disattesa. Ha escluso che il solo svolgimento di un'attività lavorativa potesse infirmare il diniego dell'affidamento in prova, posto che la scelta tra le misure alternative rientra nella discrezionalità del giudice di merito se sorretta da motivazione adeguata. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, il ricorrente è stato condannato al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354
disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale come misura alternativa alla detenzione, concedibile quando la valutazione della personalità e del comportamento consenta una prognosi favorevole di risocializzazione e prevenzione della recidiva
art. 47-ter l. 26 luglio 1975, n. 354
richiamato come parametro normativo delle diverse ipotesi di detenzione domiciliare, praticabile quando non sia riscontrato il presupposto dell'emenda per l'affidamento in prova e sia comunque escluso il pericolo di nuovi reati
base della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- L'affidamento in prova al servizio sociale richiede una prognosi positiva sulla capacità del condannato di aderire alle prescrizioni e di intraprendere un percorso di risocializzazione, sicché il giudice deve valutare sia la natura del reato sia, soprattutto, la condotta successiva e gli attuali elementi della personalità.
- Ai fini del giudizio sull'affidamento in prova, non possono assumere rilievo decisivo, da soli, la gravità del reato, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza; non è neppure necessaria la prova di una completa revisione critica del passato, essendo sufficiente che tale processo risulti almeno avviato.
- Il giudice di sorveglianza può fondare il diniego della misura più ampia su una valutazione complessiva di precedenti, pendenze, informazioni di polizia, condotta carceraria e indagine socio-familiare; la scelta tra misure alternative è discrezionale e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e adeguata.
- La mancata considerazione di un singolo elemento favorevole, come l'attività lavorativa, non è di per sé decisiva quando il diniego si fondi su una prognosi negativa globale della personalità e sul rischio di recidiva.
Come è indicizzato
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