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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16054/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello aveva confermato la condanna di un imputato per detenzione e cessione di sostanza stupefacente. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova, sostenendo che l'affermazione di responsabilità fosse priva di riscontri e basata impropriamente sul rinvenimento di un bilancino e di sostanza da taglio; 2) omesso riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 4) illegittimità o comunque eccessività del trattamento sanzionatorio, anche in relazione alla recidiva ritenuta senza adeguata motivazione. La Corte di appello, in doppia conforme con il primo giudice, aveva valorizzato un appostamento dei Carabinieri che aveva portato a osservare numerosi soggetti entrare e uscire dall'abitazione dell'imputato; due soggetti fermati subito dopo avevano consegnato cocaina; nell'abitazione erano stati trovati cocaina, sostanza da taglio, ritagli in plastica e un bilancino di precisione, con droga di identica natura e analogo elevato principio attivo rispetto a quella addosso agli acquirenti. La Corte aveva inoltre escluso il 131-bis per l'abitualità della condotta e per la presenza di precedenti specifici, e aveva negato le attenuanti generiche e confermato la recidiva in ragione dei precedenti e della personalità dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione solida, adeguata e immune da manifesta illogicità, e che i motivi di ricorso mirassero in realtà a ottenere una non consentita rilettura del compendio probatorio. Ha quindi confermato gli effetti della condanna e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 81, comma 2, c.p.

    Richiamato quale base del vincolo della continuazione contestato nel capo di imputazione, senza specifiche questioni interpretative trattate in sentenza.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Individua il delitto di detenzione illecita di sostanze stupefacenti in ipotesi di lieve entità, oggetto della condanna confermata.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è stata esclusa per l'abitualità della condotta, valorizzando i precedenti specifici e la commissione di più condotte di detenzione e cessione di stupefacente nella vicenda.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche sono state negate per la gravità e ripetitività delle condotte, la qualità e capacità drogante della sostanza, i precedenti specifici e la condotta non collaborativa rispetto alle prescrizioni cautelari.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una mera rilettura del merito e delle emergenze istruttorie quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione completa, coerente e non manifestamente illogica.
  • La responsabilità per reati in materia di stupefacenti può essere desunta da un quadro indiziario complessivo costituito da osservazioni di servizio, frequenti accessi di terzi all'abitazione, rinvenimento di droga nella disponibilità dell'imputato, materiali tipici dello spaccio e riscontro tra la sostanza sequestrata ai cessionari e quella rinvenuta presso il prevenuto.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta presenti caratteri di abitualità, anche in presenza di precedenti specifici e di una pluralità di episodi riconducibili al medesimo soggetto.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se fondato su elementi concreti della personalità dell'imputato e del fatto, quali gravità, ripetitività delle condotte, qualità della sostanza ceduta, precedenti specifici e mancato rispetto delle prescrizioni cautelari.
  • La recidiva e il trattamento sanzionatorio possono essere confermati quando il giudice di merito dia conto di precedenti specifici e della maggiore pericolosità desumibile dalla reiterazione criminosa.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilitàCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiPrescrizione del reato

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