Cassazione Penale, Sentenza n. 30305/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una misura cautelare custodiale applicata a un indagato per concorso in estorsione aggravata dal metodo mafioso. Secondo l'imputazione cautelare, egli avrebbe consentito a un coindagato di individuare la persona offesa, accompagnandolo presso il cantiere dove l'imprenditore stava eseguendo lavori, così da permettergli di avviare richieste estorsive, ricevendo in cambio 500 euro in contanti. Il ricorso per cassazione deduceva, con un primo motivo, l'assenza di gravi indizi di colpevolezza: il contributo dell'indagato sarebbe stato marginale o irrilevante rispetto alla capacità del coindagato di portare comunque a compimento l'estorsione; inoltre, la consegna di denaro al ricorrente avrebbe potuto avere una causa lecita, ad esempio un pregresso rapporto debitorio. Con il secondo motivo si censurava l'applicazione dell'aggravante mafiosa, sostenendo che essa non potesse estendersi al concorrente privo di consapevolezza della finalizzazione dell'estorsione a favore di un gruppo mafioso; si richiamava anche l'art. 118 c.p. e si contestava che la sola evocazione del nome di un esponente apicale bastasse a integrare il metodo mafioso, in assenza di una rappresentazione alla vittima della forza intimidatrice del sodalizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che il tribunale del riesame aveva motivato in modo congruo sulla gravità indiziaria: in particolare, il rinvenimento sul ricorrente di parte delle somme appena versate dalla persona offesa, somme segnate e fotocopiate prima della consegna, unitamente alla ricostruzione della sua condotta di accompagnamento del coindagato presso la vittima e ai successivi contatti, deponevano per la consapevolezza e la rilevanza del contributo concorsuale. È stato ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo: l'aggravante contestata era stata intesa non come agevolazione della cosca, ma come utilizzo del metodo mafioso; la Corte ha richiamato il principio per cui, accertato l'uso di una minaccia o violenza con la veste propria del metodo mafioso, l'aggravante ha natura oggettiva e si applica a tutti i concorrenti, anche se gli atti intimidatori siano stati materialmente posti in essere solo da alcuni. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come parametro per contestare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare.
L'aggravante è stata riferita al metodo mafioso; la Corte ha ritenuto che, una volta accertato l'uso del metodo mafioso, essa abbia natura oggettiva e si applichi a tutti i concorrenti.
Invocato dal ricorrente per sostenere la non estensibilità ai correi delle circostanze aggravanti soggettive; la Corte non ha accolto la censura perché ha qualificato l'aggravante come oggettiva nel caso concreto.
Richiamato per la condanna del ricorrente alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Indicato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.
art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203
Richiamato in giurisprudenza come riferimento dell'aggravante del metodo mafioso, principio utilizzato dalla Corte per affermarne l'operatività in presenza di minaccia mafiosa.
Massime di principio
- In tema di riesame cautelare, il giudizio sui gravi indizi può fondarsi su un quadro indiziario unitario e coerente, valorizzando anche il rinvenimento di proventi del reato sulla persona dell'indagato quando tale dato sia corroborato da una ricostruzione logica dei contatti e della successione degli eventi.
- Nel concorso in estorsione, il contributo del correo non deve essere necessariamente esecutivo o verbalmente esplicito: può consistere anche nell'apporto logistico o di avvicinamento della vittima, se tale condotta si inserisce causalmente e consapevolmente nella realizzazione della pretesa estorsiva.
- L'aggravante del metodo mafioso ricorre quando la minaccia o la violenza assumano la forza intimidatrice tipica del sodalizio mafioso, senza che sia necessario provare l'esistenza di un'associazione per delinquere formalmente contestata come tale.
- Accertato l'uso del metodo mafioso, l'aggravante ha natura oggettiva e si estende a tutti i concorrenti nel reato, anche se l'intimidazione sia stata materialmente posta in essere solo da alcuni di essi.
- In sede di legittimità, la censura che si limiti a proporre una diversa lettura del materiale indiziario, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della motivazione del riesame, è destinata a essere dichiarata inammissibile o manifestamente infondata.
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