Cassazione Penale, Sentenza n. 43530/2024 del 28/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia del 01/12/2023; il ricorrente deduceva: (i) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli aumenti per la ritenuta continuazione; (ii) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.
La decisione
È pervenuto in Cancelleria il certificato di morte di Lorenzo Cavallini (decesso intervenuto il 23/08/2024). La Corte di Cassazione ha ritenuto che, essendo la morte successiva alla sentenza impugnata e anteriore alla decisione della Suprema Corte, il reato si è estinto per morte dell'imputato e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio. In conseguenza, non è stata pronunciata alcuna decisione nel merito delle questioni dedotte con il ricorso (cioè sugli aumenti per continuazione e sul riconoscimento dell'attenuante). La sentenza impugnata è annullata perché il reato è estinto per morte dell'imputato.
Norme richiamate
Il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento di questa attenuante. Tuttavia la Corte di Cassazione non si è pronunciata sul merito della questione perché il procedimento si è estinto per la morte dell'imputato.
art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.
Rilevata in giurisprudenza quale norma che impedisce la pronuncia di proscioglimento nel merito dopo la morte dell'imputato; la morte estingue il reato e determina l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con enunciazione della causa nel dispositivo.
Sez. 5, n. 29494 del 7.5.2018 (Devito)
Principio giurisprudenziale citato: la sentenza di Cassazione intervenuta dopo la morte dell'imputato è giuridicamente inesistente e deve essere revocata.
Sez. 1, n. 24507 del 9.6.2010 (Lombardo); Sez. 3, n. 23906 del 12.5.2016 (Patti); Sez. 1, n. 35845 del 16.5.2019 (Zaccagnini)
Giurisprudenza costante secondo cui la morte dell'imputato, intervenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e preclude qualsiasi pronuncia di proscioglimento nel merito.
Massime di principio
- Se l'imputato muore dopo la proposizione del ricorso in Cassazione ma prima della decisione, il reato si estingue per morte e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio; la Cassazione non decide il merito.
- Occorre tempestivamente depositare in Cancelleria il certificato di morte: la produzione del certificato determina l'estinzione del procedimento penale rispetto all'imputato e l'annullamento della sentenza impugnata.
- Le questioni sostanziali dedotte nel ricorso (es. riconoscimento di attenuanti o valutazioni sulla continuazione) restano inespresse dalla Corte di Cassazione quando il procedimento si estingue per morte; non si ottiene quindi un accertamento favorevole o sfavorevole sul merito.
- La morte dell'imputato estingue le responsabilità penali ma non necessariamente le azioni civili o richieste di risarcimento promosse da terzi: verificare separatamente l'effetto sul procedimento civile o sulle azioni di natura risarcitoria.
- Per valutare il decorso processuale è cruciale il momento del decesso rispetto agli atti processuali (proposizione ricorso, decisione della Corte): tempi diversi possono avere conseguenze diverse sull'efficacia degli atti e sull'eventuale prosecuzione di fasi diverse del procedimento.
- Le parti interessate (es. parti civili, eredi, pubblica accusa) devono valutare immediatamente le conseguenze pratiche dell'estinzione: cessazione delle misure esecutive personali, possibile azione per spese processuali o conseguenze patrimoniali residuali.
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