Cassazione Civile, Ordinanza n. 21028/2022 del 01/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia nasce dalla divisione ereditaria seguita al decesso del de cuius. La sentenza di primo grado aveva ripartito i beni tra i due eredi legittimi e aveva posto a carico del ricorrente un conguaglio; la Corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione il ricorrente ha censurato, in particolare con il terzo motivo, la decisione di merito nella parte in cui aveva incluso nell'asse ereditario per intero alcune macchine agricole e attrezzature di cantina facenti parte di un'azienda agricola, assumendo invece che tali beni erano stati riconosciuti dalla controparte come caduti in comproprietà al 50% e che, quindi, solo la metà del loro valore doveva essere conteggiata nella divisione. Il ricorrente ha inoltre resistito ai rilievi di inammissibilità sollevati con il controricorso. La resistente ha sostenuto che il ricorso fosse inammissibile e, nel merito, ha cercato di valorizzare la titolarità dell'azienda agricola in capo al de cuius e l'esiguità del valore dei beni contestati.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso e ha accolto il terzo motivo. Ha affermato che dagli atti della controparte risultava una chiara ammissione della comproprietà al 50% delle attrezzature agricole e di cantina, sicché la Corte d'appello non poteva considerare tali beni come integralmente compresi nell'asse ereditario. Ha inoltre precisato che, in materia di divisione ereditaria, ogni variazione nella composizione o nel valore dei beni dividendi impone di rifare ex novo la divisione, poiché i conguagli dipendono dal complesso delle attribuzioni ai sensi degli artt. 727 e 728 c.c. L'accoglimento del terzo motivo ha comportato l'assorbimento degli altri motivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
richiamato come sede processuale in cui la parte aveva ribadito la propria tesi sulla comproprietà dei beni
i conguagli nella divisione derivano dal complesso delle attribuzioni; la divisione va considerata unitariamente
i conguagli scaturiscono dal complesso delle attribuzioni, incluse quelle relative ai mobili
Massime di principio
- Nel giudizio di divisione ereditaria, l'ammissione di una parte circa la comproprietà di singoli beni relitti vincola il giudice di merito nella ricostruzione dell'asse, salvo specifiche contestazioni idonee a superarla.
- La divisione ereditaria va effettuata in modo unitario sull'intero compendio dividendo: ogni modifica nella composizione o nel valore dei beni, anche se riguarda solo alcuni mobili, impone la rinnovazione del calcolo dei conguagli e può richiedere un nuovo progetto divisorio.
- I conguagli divisori devono essere determinati considerando il valore complessivo delle attribuzioni tra coeredi; non è corretto isolare una singola categoria di beni se la divisione è stata strutturata come operazione unitaria.
- La deduzione di inammissibilità del ricorso è superata quando il ricorso consente una chiara ricostruzione della vicenda sostanziale e processuale e i motivi risultano specificamente riferiti alla decisione impugnata senza risolversi in una mera richiesta di riesame del fatto.
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