Cassazione Penale, Ordinanza n. 40307/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo il motivo generico e non correlato alle statuizioni di merito, in particolare quanto alla recidiva che non aveva comportato alcun aumento di pena in primo grado.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo. Dal testo emerge che il ricorrente deduceva un motivo ritenuto dalla Corte del tutto generico e privo di supporto argomentativo. In via subordinata chiedeva l'esclusione dell'aumento di pena per la contestata recidiva; la Corte rileva però che tale doglianza non si confrontava con le sentenze di merito, poiché in primo grado la recidiva era stata ritenuta equivalente alle attenuanti generiche e, quindi, non era stato applicato alcun aumento sanzionatorio. Il ricorso non si confrontava dunque con la concreta motivazione delle decisioni impugnate.
Norme richiamate
La doglianza sulla recidiva è stata ritenuta non pertinente perché, nei gradi di merito, la recidiva era stata già valutata in equivalenza con le attenuanti generiche e non aveva prodotto aumento sanzionatorio.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi generici o meramente assertivi, privi di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura relativa al trattamento sanzionatorio deve essere calibrata sulla concreta decisione di merito: è irrilevante dolersi di un aumento di pena quando dalle sentenze emerge che tale aumento non è stato applicato.
- La contestazione sulla recidiva deve confrontarsi con la valutazione già operata dal giudice di merito, specie quando la recidiva sia stata posta in equivalenza con attenuanti e non abbia inciso in peius sulla pena.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40278/2025 del 16/12/2025
- ordinanza_penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40279/2025 del 16/12/2025
- ordinanza_penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40280/2025 del 16/12/2025
- ordinanza_penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40281/2025 del 16/12/2025
- ordinanza_penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40282/2025 del 16/12/2025
- ordinanza_penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40283/2025 del 16/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →