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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15829/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che, decidendo sull'appello contro la pronuncia del giudice di pace, aveva compensato le spese di lite. Con l'unico motivo denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la compensazione fosse stata disposta senza adeguata motivazione e in contrasto con il principio di soccombenza. La Corte ha però rilevato che il Tribunale aveva motivato la compensazione richiamando l'incertezza del quadro giurisprudenziale e le oscillazioni della giurisprudenza di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura sulla regolazione delle spese: ha affermato che, nel regime dell'art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese può essere giustificata da gravi ed eccezionali ragioni anche quando vi sia obiettiva incertezza sul diritto controverso. Ha quindi confermato la sentenza impugnata, rigettando il ricorso e ponendo le spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente, oltre al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come parametro del principio di soccombenza nella regolazione delle spese

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    nel testo applicabile ratione temporis, consente la compensazione delle spese in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, tra cui l'obiettiva incertezza del diritto controverso

  • L. n. 69 del 2009

    individuata come fonte della riformulazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile al caso

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Nel regime dell'art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese di lite può essere disposta, anche in assenza di soccombenza reciproca, quando ricorrano gravi ed eccezionali ragioni.
  • L'obiettiva incertezza del quadro giurisprudenziale sul diritto controverso costituisce una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese.
  • La motivazione della compensazione è sufficiente quando il giudice di merito richiami l'incertezza del diritto e le oscillazioni giurisprudenziali che rendano non univoco l'esito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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