Cassazione Civile, Ordinanza n. 15829/2022 del 17/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che, decidendo sull'appello contro la pronuncia del giudice di pace, aveva compensato le spese di lite. Con l'unico motivo denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la compensazione fosse stata disposta senza adeguata motivazione e in contrasto con il principio di soccombenza. La Corte ha però rilevato che il Tribunale aveva motivato la compensazione richiamando l'incertezza del quadro giurisprudenziale e le oscillazioni della giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura sulla regolazione delle spese: ha affermato che, nel regime dell'art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese può essere giustificata da gravi ed eccezionali ragioni anche quando vi sia obiettiva incertezza sul diritto controverso. Ha quindi confermato la sentenza impugnata, rigettando il ricorso e ponendo le spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente, oltre al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come parametro del principio di soccombenza nella regolazione delle spese
nel testo applicabile ratione temporis, consente la compensazione delle spese in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, tra cui l'obiettiva incertezza del diritto controverso
individuata come fonte della riformulazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile al caso
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nel regime dell'art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese di lite può essere disposta, anche in assenza di soccombenza reciproca, quando ricorrano gravi ed eccezionali ragioni.
- L'obiettiva incertezza del quadro giurisprudenziale sul diritto controverso costituisce una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese.
- La motivazione della compensazione è sufficiente quando il giudice di merito richiami l'incertezza del diritto e le oscillazioni giurisprudenziali che rendano non univoco l'esito della controversia.
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