Sentenza del 25/02/2015 n. 3768 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l'aliquota agevolata prevista dall'art. 19, comma 4-bis, del TUIR per gli incentivi all'esodo, applicabile agli uomini solo al compimento dei 55 anni e alle donne già a 50 anni, fosse incompatibile con il principio comunitario di parità di trattamento. Contestava inoltre la decisione della CTR, che aveva applicato la disciplina transitoria introdotta dal D.L. n. 223/2006 e aveva ritenuto che egli non avesse raggiunto l'età richiesta, sulla base di un errore nell'identificazione della data di nascita.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo limitatamente al vizio di motivazione, ma lo ha accolto per la violazione di legge. Ha stabilito che, dopo le pronunce della Corte di Giustizia UE che avevano accertato la discriminazione, il giudice nazionale doveva disapplicare anche la norma transitoria che manteneva in vita il regime discriminatorio per i rapporti cessati anteriormente al D.L. n. 223/2006. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata a una diversa Sezione della CTR della Lombardia per un nuovo esame nel merito e per la liquidazione delle spese. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 19, comma 4-bis
Prevedeva un'aliquota agevolata sugli incentivi all'esodo per gli uomini che avessero compiuto 55 anni e per le donne che ne avessero compiuti 50.
La disposizione è stata ritenuta discriminatoria perché applicava soglie di età diverse in ragione del sesso.
Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, n. 76/207/CEE
Principio di parità di trattamento tra uomini e donne.
La normativa nazionale che prevedeva soglie di età differenti per l'agevolazione fiscale è stata considerata incompatibile con il divieto comunitario di discriminazione.
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248
Ha abrogato l'art. 19, comma 4-bis, del TUIR, mantenendone l'applicazione alle somme relative a rapporti cessati prima dell'entrata in vigore del decreto o derivanti da atti o accordi anteriori.
La disciplina transitoria, pur collegata all'abrogazione della norma, è stata ritenuta a sua volta disapplicabile nella parte in cui perpetuava la discriminazione già accertata.
Sentenza della Corte di Giustizia UE 21 luglio 2005, causa C-207/04, Vergani
Ha ritenuto incompatibile con il diritto comunitario la diversa soglia di età prevista per uomini e donne.
L'accertamento della Corte di Giustizia imponeva alle autorità nazionali di eliminare la discriminazione e ai giudici di tenerne conto nell'applicazione del diritto interno.
Ordinanza della Corte di Giustizia UE 16 gennaio 2008, cause riunite da C-128/07 a C-131/07
Finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, il giudice nazionale deve disapplicare qualsiasi disposizione discriminatoria e applicare alla categoria sfavorita lo stesso regime previsto per l'altra categoria.
Il giudice nazionale deve disapplicare direttamente la norma interna discriminatoria, senza attendere una nuova abrogazione o modifica legislativa.
Il motivo relativo alla pronuncia su una questione non contestata è rimasto assorbito a seguito dell'accoglimento del motivo principale.
Massime di principio
- Quando la Corte di Giustizia UE accerta che una norma nazionale è discriminatoria o incompatibile con il diritto dell'Unione, il giudice nazionale deve disapplicarla direttamente, anche se formalmente ancora applicabile o mantenuta da una disciplina transitoria.
- La disapplicazione deve estendersi alle norme successive che continuano a produrre gli stessi effetti discriminatori della disposizione originaria.
- La categoria sfavorita deve ricevere il trattamento più favorevole previsto per la categoria comparabile, fino a quando il legislatore non abbia ripristinato effettivamente la parità.
- Una sentenza interpretativa della Corte di Giustizia UE vincola il giudice nazionale nell'applicazione del diritto interno, senza che sia necessario attendere un ulteriore intervento legislativo.
- Se una decisione di merito si fonda su una norma che avrebbe dovuto essere disapplicata, la sentenza può essere cassata con rinvio per un nuovo esame, anche quando vi siano ulteriori errori fattuali o processuali.
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