Cassazione Penale, Sentenza n. 38165/2025 del 24/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 03/10/2024. Genchi ha censurato il diniego dell'attenuante speciale di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990, lamentando errata applicazione della norma, mancata valutazione di elementi decisivi e motivazione illogica; ha sostenuto che il suo apporto collaborativo avrebbe effettivamente contribuito all'interruzione del traffico e all'individuazione dei responsabili. Caracciolo ha dedotto insufficienza e frammentarietà della valutazione probatoria, lamentando che i giudici di merito avessero valutato isolatamente le intercettazioni senza adeguati riscontri oggettivi (sequestri, riscontri materiali) e che non si fosse compiuta la necessaria sintesi valutativa ex art. 192 c.p.p.; ha invocato violazioni degli artt. 125, 192 c.p.p. e 73 DPR 309/90 nonché vizii di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, ritenendoli meri tentativi di riesame del merito già compiutamente valutato dai giudici di merito e privi di specificità per il sindacato di legittimità. Quanto a Genchi, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello secondo cui le dichiarazioni rese dall'imputato sono intervenute dopo il compiuto accertamento dei fatti e hanno solo rafforzato un quadro probatorio già autonomamente sufficiente; pertanto non sussisteva il "quid pluris" richiesto per il riconoscimento dell'attenuante speciale dell'art. 73, comma 7, DPR 309/90, sebbene siano state riconosciute attenuanti generiche per il ravvedimento. Quanto a Caracciolo, la Corte ha ritenuto logica e coerente la ricostruzione dei giudici di merito: le intercettazioni, gli SMS, i dati GPS e di cella, il riconoscimento di voci da parte degli investigatori e il sequestro di rilevanti quantitativi di stupefacente hanno costituito un quadro indiziario convergente idoneo a fondare la condanna anche in assenza di sequestri specifici per tutti i singoli episodi contestati. Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e il versamento di euro 3.000,00 ciascuno ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
prevede una diminuzione della pena dalla metá a due terzi qualora l'agente si attivi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori e presti un aiuto concreto all'autorità di polizia o giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti
La Corte afferma che l'attenuante richiede un "quid pluris": informazioni idonee a consentire un risultato utile che, senza la collaborazione, non sarebbe stato conseguibile (es. neutralizzazione del circuito distributivo, individuazione responsabili o sequestro di risorse). Il mero rafforzamento di un quadro probatorio già completo non è sufficiente.
art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen.
Gli artt. indicati disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto e motivazione manifestamente illogica): la Corte li applica per valutare la specificità e fondatezza delle censure; ricorsi che ripropongono il merito senza sostenere errori di diritto specifici sono inammissibili.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Richiede particolare attenzione e rigore nella valutazione delle intercettazioni qualora costituiscano la base probatoria. La Corte ricorda che l'interpretazione e la valutazione delle intercettazioni sono questioni di fatto riservate al giudice di merito, sindacabili in Cassazione solo per travisamento della prova o manifesta illogicità.
Norma richiamata in funzione di principi generali del processo penale; la Corte non ha riconosciuto violazioni formali o procedurali dedotte dal ricorrente.
Prevede l'obbligo di condanna alle spese nei casi di inammissibilità dei ricorsi; applicata per comminare ai ricorrenti il pagamento delle spese e la somma di euro 3.000,00 ciascuno.
Massime di principio
- Per ottenere l'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, DPR 309/90 è necessario dimostrare un contributo effettivo e causalmente rilevante (quid pluris) alla neutralizzazione dell'attività criminosa o al conseguimento di risultati che senza la collaborazione non sarebbero stati possibili; il semplice rafforzamento di prove già acquisite non basta.
- La valutazione delle intercettazioni e del linguaggio criptico è questione di fatto rimessa al giudice di merito; in Cassazione è sindacabile solo per travisamento della prova o manifesta illogicità, non per una diversa valutazione possibile del materiale probatorio.
- Un quadro probatorio fondato su elementi convergenti (intercettazioni, SMS, dati GPS/celle, riconoscimento voci, sequestro di quantitativi significativi) può fondare la condanna anche in assenza di sequestro specifico per ogni singolo episodio contestato, purché la valutazione sia rigorosa e motivata.
- In sede di ricorso per cassazione occorre formulare censure specifiche di diritto o indicare errori decisivi di fatto; la mera riproposizione del dissenso sulla valutazione del merito senza argomentazioni precise porta all'inammissibilità.
- Per contestare utilmente in Cassazione la motivazione dei giudici di merito è necessario prospettare una ricostruzione alternativa sostenibile da elementi concreti e non fondata su mere ipotesi o congetture.
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