Cassazione Penale, Ordinanza n. 01142/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il reato contestato è rimasta ferma, poiché il ricorso non ha superato il vaglio di ammissibilità e non ha inciso sulla sentenza di appello confermativa della condanna.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato in materia di stupefacenti di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorso deduceva un vizio di motivazione, qualificato come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la motivazione della sentenza impugnata non presentava contraddizioni o illogicità, trattandosi invece di doglianze di merito in fatto e di censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni giuridiche corrette, rispetto alle quali il ricorrente non aveva sviluppato uno specifico confronto.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice richiamata quale base della condanna confermata in appello; la decisione non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare l'assenza di vizi motivazionali nella sentenza impugnata.
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione è inammissibile o comunque infondata se non individua specifici punti di effettiva illogicità della decisione impugnata e si risolve in una mera riproposizione di doglianze di merito in fatto.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata: la mancata critica puntuale delle ragioni poste a fondamento della decisione comporta il rigetto in rito per manifesta infondatezza del motivo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna per il reato già confermata in appello resta ferma e al ricorrente vengono applicate le conseguenze economiche previste dal codice di rito, incluse le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.
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