Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42283/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Ministero ha impugnato l'ordinanza della Corte di Appello di Cagliari che aveva riconosciuto a Francesco Stumpo la riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo dall'8/02/2017 al 9/10/2017 e aveva liquidato in suo favore una somma di euro 46.228,21, oltre a condannare l'Amministrazione al rimborso delle spese processuali. Il Ministero ha lamentato la violazione degli artt. 314 e 315 c.p.p. e dell'art. 92 c.p.c., sostenendo che l'Amministrazione non aveva contestato né l'an né il quantum della pretesa indennitaria, limitandosi a chiedere l'acquisizione dell'ordinanza del Tribunale del riesame con riserva, sicché il procedimento non aveva natura contenziosa nei suoi confronti e non poteva esserle contestata la soccombenza per fini di liquidazione delle spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero. Ha affermato che il procedimento per la riparazione per ingiusta detenzione ha natura civilistica e che la liquidazione delle spese segue il principio di soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c. Ha ritenuto che, nel caso di specie, il Ministero non aveva assunto una posizione di conflitto sulla pretesa indennitaria ma si era limitato a riservarsi per una migliore difesa e a chiedere l'acquisizione del provvedimento del riesame; tale comportamento non integra una contestazione sul merito idonea a configurare la soccombenza. Di conseguenza la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione sulla liquidazione delle spese a favore del resistente, eliminando la condanna del Ministero al rimborso delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Indica la procedura di riparazione per ingiusta detenzione; la Corte rileva che la materia della riparazione assume natura civilistica benché si svolga davanti al giudice penale.

  • art. 315 cod. proc. pen.

    Norma collegata alla procedura di riparazione; richiamata nel quadro normativo della controversia processuale relativa alla riparazione.

  • art. 91 cod. proc. civ.

    Principio della soccombenza che governa la regolazione delle spese processuali in controversie di natura civilistica; la Corte lo applica al giudizio di riparazione per stabilire che la P.A. non può essere considerata soccombente se non ha contestato l'an o il quantum della pretesa.

  • Giurisprudenza della Cassazione

    Sez. 4, n. 5923 del 21/12/2018 Rv. 275124; Sez. 4, n. 34997 del 28/05/2008 Rv. 240563; Sez. Un., n. 8/1999; Sez. Un., n. 2/1992; Sez. Un., n. 1/1992; Sez.4, 26.2.2015 Rv.263141; 13.11.2007 Rv.238363

    Giurisprudenza consolidata che conferma la natura civilistica della procedura di riparazione e il principio per cui la P.A. che non contesta la pretesa non può essere considerata soccombente ai fini delle spese; i precedenti sono richiamati a sostegno dell'annullamento della condanna alle spese.

Massime di principio

  • La domanda di riparazione per ingiusta detenzione, pur svolgendosi davanti al giudice penale, ha natura civilistica: le spese si regolano secondo il principio di soccombenza previsto dal codice di procedura civile.
  • Se la Pubblica Amministrazione non contesta né l'an (l'ammissibilità) né il quantum della pretesa indennitaria e si limita ad atti strumentali come la richiesta di acquisizione di provvedimenti con riserva, tale comportamento non costituisce un'effettiva opposizione e non la rende soccombente ai fini delle spese.
  • La mera riserva di una migliore difesa o la richiesta di acquisire documenti non equivale a un contrasto sul merito idoneo a giustificare la condanna della P.A. al rimborso delle spese processuali.
  • Perché la P.A. possa essere condannata alle spese in procedimenti di riparazione, è necessario che vi sia un concreto contraddittorio e una contestazione sostanziale della pretesa del privato (sia sull'an che sul quantum).
  • Per il privato che agisce per la riparazione: ottenere la condanna della P.A. alle spese richiede che la relativa condotta amministrativa sia opponibile o abbia tenuto comportamento processuale che integri soccombenza; in assenza di opposizione, l'indennizzo può essere riconosciuto ma senza automatica condanna alle spese a carico della P.A.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.