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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07010/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

Gli eredi di una donna deceduta agivano contro il soggetto che, in costanza di vita della de cuius, aveva prelevato somme da un libretto di risparmio cointestato a firma disgiunta, chiedendo la restituzione della metà dell'importo prelevato e il risarcimento del danno anche nei confronti della banca, che aveva consentito il prelievo e poi aveva rilasciato un duplicato del libretto dopo la denuncia di smarrimento. Il Tribunale riconosceva la ripetizione limitatamente alla metà della somma e rigettava la domanda risarcitoria verso la banca. In appello gli eredi del prelevante eccepivano la prescrizione del diritto alla ripetizione; la Corte d'appello riteneva tempestiva l'eccezione e accoglieva la tesi della prescrizione decennale, ritenendo irrilevante l'indicazione di un termine diverso. In cassazione i ricorrenti deducevano, con due motivi, da un lato la violazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., sostenendo che il dies a quo dovesse decorrere dalla morte della titolare del rapporto e dalla loro acquisizione della qualità di chiamati all'eredità, dall'altro l'omessa/insufficiente motivazione sulla mancata considerazione di atti interruttivi della prescrizione, in particolare di una raccomandata del 16.2.2004 e di ulteriori comunicazioni, che risultavano asseritamente depositate agli atti; lamentavano inoltre che, in caso di mancato rinvenimento del documento, il giudice avrebbe dovuto disporre la rimessione sul ruolo per la ricostruzione del fascicolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo infondato il richiamo all'art. 2935 c.c., perché i ricorrenti erano subentrati nella posizione del dante causa acquistando un diritto già sorto e già soggetto a prescrizione; la successione nel diritto non fa ripartire un nuovo termine prescrizionale. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che una lettera del 16.2.2004 risultava indicata nell'indice degli atti con attestazione di deposito e che, se non reperita nel fascicolo, il giudice di merito avrebbe dovuto attivarsi per la ricerca del documento e, se necessario, per la ricostruzione del suo contenuto, secondo il principio già affermato in giurisprudenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    È norma che riguarda l'impossibilità giuridica o materiale di esercitare il diritto da parte del titolare; non si applica alla successione nel diritto già sorto e già soggetto a prescrizione, perché il mutamento del titolare non fa ripartire il termine.

  • art. 2941 c.c.

    Il richiamo è stato ritenuto inconferente rispetto alla fattispecie dedotta, non emergendo un impedimento alla decorrenza della prescrizione nei termini prospettati dai ricorrenti.

  • art. 2943 c.c.

    Gli atti interruttivi della prescrizione devono essere valutati in base al loro effettivo contenuto e alla loro presenza ritualmente documentata in atti.

  • art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.

    Utilizzato per denunciare violazione/falsa applicazione di legge in relazione alla decorrenza della prescrizione.

  • art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.

    Utilizzato per denunciare il vizio motivazionale sulla mancata considerazione degli atti interruttivi.

  • art. 337 c.p.c.

    Richiamato per escludere l'integrazione del contraddittorio verso la banca, in quanto causa scindibile e termine ormai decorso.

Massime di principio

  • La prescrizione del diritto non ricomincia a decorrere per il solo fatto del mutamento soggettivo del titolare: chi subentra mortis causa acquista il diritto nello stato in cui si trova, compreso l'eventuale termine prescrizionale già in corso.
  • L'art. 2935 c.c. opera quando il titolare del diritto è impedito nell'esercizio del medesimo; non è invece la norma di riferimento quando si discute della successione in un credito già esistente.
  • L'eccezione di prescrizione può essere fondata anche se la parte richiama un termine di prescrizione diverso, purché manifesti inequivocamente la volontà di avvalersene e ne alleghi il fatto costitutivo essenziale, cioè l'inerzia del titolare.
  • Se un documento risulta ritualmente prodotto e indicato negli atti ma non è reperibile nel fascicolo al momento della decisione, il giudice deve attivarsi per la sua ricerca e, se del caso, consentirne la ricostruzione, salvo che il mancato rinvenimento sia riconducibile alla condotta volontaria della parte.
  • Gli atti interruttivi della prescrizione vanno verificati in concreto sulla base della documentazione effettivamente presente in causa; la mancata considerazione di un documento ritualmente depositato integra vizio censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPrescrizioneInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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