Cassazione Penale, Ordinanza n. 29682/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano. Dal testo emerge che il primo motivo contestava la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, quindi la credibilità dell'apprezzamento compiuto dai giudici di merito circa l'idoneità dell'opposizione all'attività d'ufficio e le condotte tenute. Il secondo motivo riguardava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il terzo motivo contestava la qualificazione giuridica del fatto con riferimento alla ritenuta pluralità di reati in presenza di condotta rivolta contro più pubblici ufficiali; la Corte ha ritenuto corretta la configurazione del concorso formale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo investisse profili di fatto e di prova riservati al giudice di merito e sorretti da motivazione congrua e immune da vizi logici; che il secondo motivo fosse generico, poiché la Corte territoriale aveva escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando la gravità delle condotte aggressive; che il terzo motivo fosse manifestamente infondato, poiché, in caso di resistenza a pubblico ufficiale attinta da più soggetti passivi, si configura un concorso formale di reati ai sensi dell'art. 81, comma primo, c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione delle modalità della condotta e della gravità delle condotte aggressive; tale valutazione, se congruamente motivata, non è sindacabile in cassazione come autonoma rivalutazione del fatto.
Nel caso di resistenza a pubblico ufficiale, se la condotta attinge più soggetti passivi, si configura un concorso formale di reati.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le censure che mirano a ottenere una diversa ricostruzione del fatto o una nuova valutazione del materiale probatorio sono inammissibili in cassazione quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione congrua, coerente e priva di manifeste illogicità.
- La verifica sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è insindacabile in sede di legittimità se il giudice di merito ha escluso la non punibilità con motivazione specifica e non viziata da errori logici evidenti.
- Nella resistenza a pubblico ufficiale, l'offesa rivolta a più soggetti passivi integra un concorso formale di reati, non una sola violazione unitaria.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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