Cassazione Civile, Ordinanza n. 15873/2026 del 23/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, per un'annualità precedente alla messa in liquidazione della società, maggiori IRES, IRAP e IVA nei confronti di una società poi cancellata dal registro delle imprese, notificando poi l'atto all'ex socio. Il contribuente aveva contestato: la nullità dell'atto per difetto di valida delega di firma del funzionario sottoscrittore; l'erronea imputazione della responsabilità ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che l'atto non indicava i presupposti specifici della responsabilità di socio o di amministratore e che, comunque, i presupposti temporali richiesti per la responsabilità dell'amministratore non ricorrevano; l'inapplicabilità della presunzione di cessione dei beni ex d.P.R. n. 441/1997; e, in via subordinata, l'omesso esame di documenti che avrebbero dimostrato l'esistenza di un magazzino diverso dalla sede legale. La CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo, tra l'altro, valida la sottoscrizione dell'atto e ravvisando la responsabilità del contribuente anche quale ex amministratore. In cassazione il ricorrente ha riproposto cinque motivi: nullità per delega di firma carente; violazione delle norme sulla responsabilità di soci e amministratori di società estinta e sulla motivazione dell'avviso; errata applicazione della presunzione di cessione; erroneo richiamo alle differenze quantitative di magazzino; omesso esame dei documenti sul magazzino.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, fondato il secondo, infondati il terzo e il quarto, inammissibile il quinto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione impugnata è stata censurata perché la CTR non aveva verificato se l'avviso di accertamento indicasse la specifica fattispecie di responsabilità ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973 e tutti i relativi elementi costitutivi, essendosi limitata a richiamare genericamente la qualità di socio del contribuente.
Norme richiamate
La Corte ribadisce che la motivazione dell'avviso deve consentire al contribuente di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali; quanto alla sottoscrizione, la delega del dirigente è delega di firma, non di funzioni, e non richiede necessariamente l'indicazione del nominativo del delegato o della durata della delega, se l'atto organizzativo interno consente la verifica del potere.
È richiamato quale parametro di legittimità formale dell'atto impositivo, ma la censura sulla sottoscrizione viene comunque ritenuta inammissibile in parte e infondata in parte.
L'avviso di accertamento relativo alla responsabilità di liquidatori, amministratori e soci deve individuare la specifica fattispecie di responsabilità tra quelle tipizzate e indicarne tutti gli elementi costitutivi; la mera indicazione della qualità di socio non basta. La responsabilità dei soci è sussidiaria e dipende dall'avvenuta assegnazione di denaro o beni; quella degli amministratori richiede le operazioni o le omissioni nei periodi previsti dalla norma.
È richiamato in relazione alla responsabilità conseguente alla cancellazione della società, ma la Corte precisa che la responsabilità ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973 è distinta e non di tipo successorio.
La presunzione di cessione opera quando i beni acquistati, importati o prodotti non sono rinvenuti nei luoghi di svolgimento dell'attività o presso i rappresentanti; il contribuente può vincerla solo con la prova contraria prevista tassativamente dalla normativa.
art. 4, comma 2, d.P.R. n. 441/1997
Le differenze quantitative tra le risultanze della documentazione contabile e le rimanenze registrate costituiscono presunzione di cessione o di acquisto per il periodo d'imposta oggetto del controllo; la disposizione è applicabile anche se le verifiche sono materialmente compiute in un momento successivo, purché le differenze riguardino il periodo controllato.
È richiamato per precisare che, accanto alle presunzioni legali speciali, restano utilizzabili presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti.
Il motivo ex n. 3 consente la censura per violazione di legge; il motivo ex n. 5 è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non copre la mera critica alla valutazione delle prove o l'insufficienza della motivazione.
Nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo il ricorrente deve indicare specificamente il fatto, il dato da cui risulta e il modo in cui è stato discusso in giudizio.
È richiamato, in combinato con l'art. 366 c.p.c., per l'onere di specifica indicazione e produzione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.
art. 111 Cost.
La motivazione è sindacabile in cassazione solo nei limiti del 'minimo costituzionale'.
È menzionato per il deposito della memoria del Procuratore Generale.
Viene richiamato per definire il periodo d'imposta come anno solare, salvo diversa durata dell'esercizio o della gestione.
art. 14, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
È richiamato in relazione alle scritture ausiliarie di magazzino rilevanti nel confronto con le rimanenze.
art. 1, comma 1, d.P.R. n. 695/1996
È richiamato per delimitare l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino.
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte: la mancata impugnazione anche di una sola ratio comporta l'inammissibilità del motivo relativo, perché quella statuizione resta idonea da sola a sorreggere la decisione.
- In tema di avviso di accertamento fondato sulla responsabilità ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973, l'atto deve indicare in modo specifico quale, tra le fattispecie tipizzate, venga contestata al destinatario e quali siano i relativi elementi costitutivi; non è sufficiente un richiamo generico alla qualità di socio o di amministratore.
- La responsabilità dei soci ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973 è una responsabilità sussidiaria e non successoria: presuppone l'assegnazione di denaro o beni sociali nei limiti di valore previsti dalla norma.
- La responsabilità degli amministratori ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973 richiede che le operazioni di liquidazione o l'occultamento di attività sociali siano avvenuti nei periodi temporali indicati dalla norma; il giudice deve verificare la corrispondenza temporale tra fatto contestato e annualità oggetto di accertamento.
- La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento è una delega di firma e non di funzioni: può essere conferita mediante ordine di servizio interno e non richiede necessariamente l'indicazione nominativa del delegato o della durata, purché sia possibile verificare ex post il potere del sottoscrittore.
- La presunzione di cessione dei beni ex d.P.R. n. 441/1997 opera anche quando le differenze quantitative emergano dal confronto tra rimanenze registrate e documentazione contabile obbligatoria e si riferiscano al periodo d'imposta controllato, pur se l'accesso o la verifica materiale siano eseguiti in un momento successivo.
- Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di denunciare la mera insufficiente valutazione delle prove o dei documenti; è necessario indicare specificamente il fatto, il dato da cui emerge, la sua discussione processuale e la sua decisività.
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