Cassazione Penale, Ordinanza n. 13840/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello che aveva confermato, in rito abbreviato, la condanna per la contravvenzione di esercizio non autorizzato dell'attività di parcheggiatore. Con il ricorso ha dedotto vizio di motivazione sia sulla prova della responsabilità penale sia sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e si limitava a riproporre le stesse doglianze già formulate in appello, senza una critica argomentata; ha quindi ritenuto i motivi apparenti e il ricorso privo dei requisiti richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la decisione di merito fosse adeguatamente motivata sulla base degli atti irripetibili e delle dichiarazioni degli agenti operanti, dai quali risultava che l'imputato indicava agli automobilisti i posti liberi in un'area di sosta per favorirne il parcheggio, svolgendo così l'attività contestata senza autorizzazione. Ha inoltre osservato che non era decisivo il mancato sequestro di denaro quale provento dell'attività illecita. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 7, comma 15-bis, Codice della strada
Norma incriminatrice ritenuta integrata dallo svolgimento non autorizzato dell'attività di parcheggiatore, desunta dalla condotta di indirizzo degli automobilisti verso i posti liberi in un'area di sosta.
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta; la mera riproposizione di doglianze generiche o già svolte in appello rende i motivi apparenti e il ricorso inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e per giustificare la sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata; la ripetizione pedissequa delle censure già formulate nei gradi di merito non integra una critica argomentata.
- Un ricorso che non esponga ragioni di fatto e di diritto specifiche, limitandosi a formule assertive sulla carenza di motivazione, è inammissibile perché privo dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p.
- Ai fini della responsabilità per esercizio non autorizzato dell'attività di parcheggiatore, può essere sufficiente la prova della condotta di intermediazione materiale verso gli automobilisti, anche in assenza del sequestro di denaro provento dell'attività illecita.
- In caso di ricorso inammissibile, la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. consegue salvo che risulti una causa non colpevole dell'inammissibilità.
Come è indicizzato
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