Cassazione Civile, Ordinanza n. 28145/2024 del 31/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
La controversia nasce dal procedimento di riacquisto, ai sensi dell'art. 63 l. n. 448/1998, di un'area già concessa a fini di industrializzazione da una società poi fallita. La curatela, nel giudizio di merito, aveva chiesto il pagamento del corrispettivo del riacquisto e il rimborso delle spese sostenute per bonifica e custodia/messa in sicurezza dell'area. La corte territoriale aveva ritenuto che la delibera di riacquisto producesse effetti traslativi già con la sua adozione, senza necessità di un ulteriore atto negoziale, liquidando il solo valore attualizzato dell'area determinato in perizia e respingendo le ulteriori richieste per difetto di prova, ritenendo inammissibile una CTU meramente esplorativa. La curatela ha proposto ricorso principale denunciando violazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 42 Cost., omessa pronuncia, motivazione illogica e contraddittoria, nonché omessa valutazione dei documenti, sostenendo che la decisione non avesse correlato l'indennizzo ai costi di bonifica e messa in sicurezza. Il consorzio ha proposto ricorso incidentale deducendo, con il primo motivo, violazione dell'art. 63 l. n. 448/1998, carenza di proprietà/legittimità del riacquisto, difetto di giurisdizione e mancata considerazione della sospensione e revoca della delibera, oltre alla necessità di completare le opere di bonifica; con il secondo ha censurato la statuizione sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondato il motivo principale perché la corte d'appello aveva effettivamente determinato l'indennizzo nella somma risultante dalla stima peritale dell'area e aveva motivatamente escluso il rimborso delle spese di bonifica e custodia per mancanza di prova, senza alcuna omessa pronuncia. Il primo motivo del ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché cumulava censure eterogenee, non si confrontava con la ratio decidendi e mirava a ottenere un riesame del merito e dei fatti, attività preclusa in cassazione. Il secondo motivo incidentale è stato respinto perché la liquidazione delle spese seguiva il principio di soccombenza e la doglianza sul quantum era generica. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate. È stato inoltre dichiarato il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, per entrambi i ricorrenti.
Norme richiamate
art. 63 l. 23 dicembre 1998, n. 448
Il procedimento di riacquisto dell'area viene qualificato, nei precedenti richiamati, come avente natura espropriativa; ai fini della giurisdizione, la controversia sul potere autoritativo spetta al giudice amministrativo, mentre la domanda sul prezzo/corrispettivo resta al giudice ordinario.
La doglianza di omessa pronuncia viene esclusa perché la domanda sul rimborso delle ulteriori voci è stata comunque rigettata, sia pure sinteticamente.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La motivazione della corte territoriale è ritenuta sufficiente e non meramente apparente, poiché indica la base peritale della liquidazione e la mancanza di prova delle ulteriori spese.
art. 42 Cost.
È evocato nel ricorso principale, ma la censura viene respinta alla luce della corretta determinazione dell'indennizzo e della mancata prova degli esborsi ulteriori.
art. 111, co. 6, Cost.
È richiamato dal ricorso incidentale in relazione al dovere di motivazione, ma la Corte rileva che le censure non colgono la ratio della decisione impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, da parte di entrambi i ricorrenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia comunque deciso, anche implicitamente o sinteticamente, sulla domanda proposta.
- La contestazione della motivazione è inammissibile se mira, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del merito, delle prove e dei documenti, attività riservata al giudice di merito.
- Quando il corrispettivo o indennizzo è determinato sulla base di una stima peritale e la parte non indica quali elementi ulteriori avrebbero inciso su tale stima, non è configurabile vizio di motivazione per mancato richiamo di ulteriori componenti del valore.
- La richiesta di rimborso di costi ulteriori deve essere sorretta da prova specifica; in difetto, è legittimo il rigetto della domanda e non può essere disposta una CTU avente finalità meramente esplorative.
- In cassazione è inammissibile un motivo che cumuli in modo indistinto questioni di diritto, di giurisdizione, di merito e di valutazione delle prove senza un confronto chiaro con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- In tema di spese, il principio di soccombenza giustifica la loro liquidazione a carico della parte risultata soccombente, mentre la contestazione del quantum richiede una specifica e non generica deduzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28085/2024 del 31/10/2024
- ordinanza_civile · 31 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28091/2024 del 31/10/2024
- ordinanza_civile · 31 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28093/2024 del 31/10/2024
- ordinanza_civile · 31 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28097/2024 del 31/10/2024
- ordinanza_civile · 31 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28099/2024 del 31/10/2024
- ordinanza_civile · 31 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28101/2024 del 31/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →