Cassazione Civile, Ordinanza n. 21804/2022 del 11/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata delle liti e della rinuncia al ricorso da parte della società, dichiarando estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Le spese sono state poste a carico delle parti che le hanno anticipate. Non risulta una decisione nel merito sui motivi dei ricorsi principale e incidentale, che restano assorbiti dall'estinzione.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ha impugnato, insieme all'Agenzia delle entrate che ha proposto ricorso incidentale, la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva rigettato gli appelli di entrambe le parti e confermato gli avvisi di accertamento per Ires relativi agli anni d'imposta 2006, 2007 e 2008. Nel corso del giudizio di legittimità la società ha depositato istanza di definizione delle liti pendenti per gli anni 2006 e 2008 ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 118/2019 e ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, c.d. rottamazione ter, per il 2007 ai sensi dell'art. 16 bis del d.l. n. 34/2019, producendo la documentazione dei pagamenti e rinunciando ai giudizi pendenti. Ha quindi formulato formale rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. con richiesta di estinzione del processo e compensazione delle spese; l'Avvocatura dello Stato non ha opposto contestazioni alla richiesta di estinzione.
Norme richiamate
art. 6 d.l. n. 118/2019
è richiamato come base della definizione delle liti pendenti relativa ad alcuni degli anni d'imposta oggetto della controversia, con deposito dell'istanza e dei relativi pagamenti.
è richiamato come base della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, c.d. rottamazione ter, per il debito presupposto dall'accertamento relativo ad altro anno d'imposta.
è la norma in base alla quale la parte ricorrente ha formulato espressa rinuncia al giudizio di cassazione.
art. 11540/2019 Cass.
viene richiamato un precedente nel quale si è ritenuto che la definizione agevolata della controversia consente la declaratoria di estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente aderisce a una procedura di definizione agevolata della lite pendente e formula rinuncia al ricorso, il giudizio di cassazione può essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
- La definizione agevolata del contenzioso tributario, se documentata mediante istanza, pagamenti e rinuncia ai giudizi pendenti, rende superfluo l'esame dei motivi di ricorso principale e incidentale.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia conseguente a definizione agevolata, le spese possono essere poste a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo quanto disposto dalla Corte nel caso concreto.
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