Cassazione Penale, Sentenza n. 27833/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso per cassazione rigettato: la Corte ha ritenuto non viziata la valutazione del giudice dell'esecuzione che, pur riconoscendo omogeneità delle condotte, ha valorizzato in modo non irragionevole l'esistenza di un intervallo temporale di particolare ampiezza tra gli episodi e quindi ha negato il riconoscimento della continuazione. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione tra fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili sostenendo che la continuazione non richiede contestualità o stretta prossimità temporale delle condotte; nel caso concreto vi era omogeneità delle condotte e poco più di un anno di intervallo non avrebbe dovuto impedire il riconoscimento della progettazione unitaria. La Corte ha ricordato che per riconoscere il reato continuato (art. 81, comma 2 c.p.) il giudice deve individuare, tramite esame concreto di tempi e modalità, elementi indiziari della unitaria ideazione delle condotte: tra gli indici rilevatori vi sono la ridotta distanza cronologica, le modalità concrete della condotta, la medesimezza del bene giuridico tutelato e le condizioni di tempo e luogo. La continuazione richiede una visibile programmazione e deliberazione iniziale di più condotte in vista di un unico fine concreto e specifico; la legge non impone contestualità ma un consistente intervallo temporale, salvo giustificazioni, è indice logico di rinnovata ideazione e quindi di autonome risoluzioni criminose.
Norme richiamate
art. 81, comma 2 cod. pen.
La norma ammette la continuazione per fatti commessi in tempi diversi purché esprima una deliberazione unitaria: occorre prova indiziaria della unitaria ideazione delle condotte; la contestualità non è richiesta ma la distanza temporale significativa è indice di rinnovata ideazione salvo giustificazioni
La riforma ha ampliato l'operatività della continuazione anche in presenza di violazioni di disposizioni diverse, valorizzando la unicità del fine perseguito come criterio di unificazione delle condotte
Massime di principio
- La continuazione richiede la dimostrazione di una unitaria programmazione ideativa delle diverse condotte, non basta la mera reiterazione o l'abitualità a delinquere
- Tra gli indici utili a sostenere la continuazione vanno considerati: la proximity temporale, le modalità operative, la medesima tutela del bene giuridico e le condizioni di tempo e luogo; non è necessario che tutti gli indici siano presenti, ma quelli valorizzati devono essere significativi
- La legge non impone contestualità temporale, ma un intervallo temporale consistente senza giustificazione è un elemento logico che indica rinnovata ideazione e quindi autonomia dei singoli reati
- La valutazione della continuazione è di natura indiziaria e richiede un concreto esame di merito: il giudice ha ampio margine discrezionale purché motivi sulla base degli elementi fattuali
- In caso di dubbio o di ampio intervallo temporale, l'orientamento giurisprudenziale tende a negare la continuazione a meno che non emergano chiari elementi che giustifichino una attuazione frazionata di un medesimo progetto criminoso
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