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Decreto legge

DECRETO-LEGGE 11 aprile 1974, n. 99

Provvedimenti urgenti sulla giustizia penale.

Normativa italiana074U0099Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto-legge modifica in via temporanea varie norme del codice di procedura penale sulla durata massima della custodia preventiva, scarcerazione e giudizio rapido, e interviene su recidiva, concorso formale/reato continuato e sospensione condizionale della pena nel codice penale. Le modifiche agli artt. 1-4 si applicano fino all’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Modifiche a custodia preventiva, giudizio e istituti penali del codice penale e di procedura penale

Modifiche urgenti a custodia preventiva, giudizio e istituti penali

Il decreto-legge interviene su profili centrali della giustizia penale, sia processuale sia sostanziale. Da un lato ridefinisce i limiti della custodia preventiva e alcune regole del giudizio; dall’altro modifica disposizioni del codice penale su concorso formale, reato continuato, recidiva e sospensione condizionale della pena.

Custodia preventiva: durata massima e scarcerazione

Viene sostituito l’art. 272 c.p.p. con una disciplina più articolata sulla durata massima della custodia preventiva, distinta in base al tipo di istruzione e alla gravità del reato.

In caso di istruzione formale, la custodia preventiva non può superare:

  • 6 mesi nei casi di mandato di cattura facoltativo, se il reato è punito con reclusione superiore nel massimo a 4 anni;
  • 3 mesi nei casi di mandato facoltativo, se la pena prevista è inferiore;
  • 2 anni nei casi di mandato di cattura obbligatorio, se il reato è punito con ergastolo o con reclusione non inferiore nel massimo a 20 anni;
  • 1 anno negli altri casi di mandato obbligatorio.

In caso di istruzione sommaria, se la custodia preventiva supera 40 giorni senza richiesta del decreto di citazione a giudizio o della sentenza di proscioglimento, il pubblico ministero deve trasmettere gli atti al giudice istruttore per procedere con istruzione formale. Nei procedimenti di competenza del pretore, superati 30 giorni senza decreto di citazione a giudizio, l’imputato deve essere scarcerato.

Se l’ordinanza di rinvio a giudizio non è depositata in cancelleria nei termini, l’imputato deve essere scarcerato.

Limiti complessivi della custodia e sospensioni dei termini

L’imputato deve essere scarcerato anche quando la durata complessiva della custodia preventiva supera determinati limiti senza che sia intervenuta una sentenza di condanna nei gradi previsti:

  • nei procedimenti del pretore, anche per reati senza mandato di cattura, 4 mesi;
  • negli altri casi, il doppio dei termini del primo comma, senza sentenza di condanna di primo grado, anche se successivamente annullata;
  • metà dei termini previsti al punto precedente, senza sentenza di condanna in appello, anche se poi annullata;
  • il doppio dei termini previsti al punto 1), senza sentenza irrevocabile di condanna.

I termini restano sospesi durante:

  • l’osservazione per perizia psichiatrica;
  • nella fase del giudizio, il dibattimento sospeso o rinviato per legittimo impedimento dell’imputato;
  • il rinvio richiesto dall’imputato o dal difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze istruttorie indispensabili indicate espressamente.

Misure dopo la scarcerazione e divieto di nuova cattura

Con l’ordinanza di scarcerazione, sia nella fase istruttoria sia in quella del giudizio, il giudice può imporre uno o più obblighi previsti dall’art. 282 c.p.p. Se l’imputato viola gli obblighi o risulta che si è dato o stia per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura e da quel momento ricominciano a decorrere i termini di custodia preventiva.

L’imputato scarcerato per decorrenza dei termini non può essere nuovamente raggiunto da mandato, ordine di cattura o arresto per lo stesso fatto. È però prevista la possibilità, nei limiti complessivi della carcerazione preventiva, di disporre la cattura con l’ordinanza di rinvio a giudizio o con la sentenza nei gradi successivi, nei casi espressamente indicati.

Disposizioni transitorie

Per i processi in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 1 maggio 1970, n. 192, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 3 di quel decreto, in riferimento al nuovo testo del quinto comma dell’art. 272 c.p.p. In ogni caso, i termini di carcerazione preventiva non possono superare di più della metà quelli previsti dal quinto comma dell’art. 272 c.p.p., come modificato da questo decreto.

Giudizio rapido e tempi di presentazione dell’arrestato

L’art. 502 c.p.p. viene modificato per ampliare il termine entro cui il giudizio può essere celebrato dall’arresto: da non oltre il quinto giorno si passa a non oltre il decimo giorno. È inoltre consentito procedere con quel giudizio, se non sono necessarie speciali indagini, anche nei confronti di persone arrestate a seguito di ordine di cattura emesso entro il trentesimo giorno dal reato, purché l’arrestato sia presentato all’udienza entro il decimo giorno dall’arresto.

Libertà provvisoria durante il giudizio

All’art. 503 c.p.p. viene aggiunta la previsione secondo cui il giudice può concedere all’imputato, nel corso del giudizio, la libertà provvisoria.

Applicazione temporale delle modifiche processuali

Le disposizioni degli articoli da 1 a 4 del decreto si applicano fino all’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Si tratta quindi di norme espressamente provvisorie.

Circostanze aggravanti/attenuanti e regole di applicazione

L’art. 69 c.p. viene modificato per chiarire che le regole sul bilanciamento delle circostanze si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole e ad altre circostanze per le quali la legge preveda una pena di specie diversa o determini la pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato. Viene inoltre abrogato l’ultimo comma dell’art. 69 c.p.

Concorso formale e reato continuato

L’art. 81 c.p. viene sostituito disciplinando il concorso formale e il reato continuato. Chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge, o commette più violazioni della stessa disposizione, è punito con la pena prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo. La stessa pena si applica a chi, con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge. In ogni caso, la pena non può superare quella che risulterebbe applicabile secondo le regole precedenti del codice penale.

Recidiva

L’art. 99 c.p. viene riscritto con una disciplina più dettagliata della recidiva. La recidiva può comportare un aumento fino a un sesto della pena per il nuovo reato. L’aumento può arrivare fino a un terzo se:

  • il nuovo reato è della stessa indole;
  • il nuovo reato è commesso entro cinque anni dalla condanna precedente;
  • il nuovo reato è commesso durante o dopo l’esecuzione della pena, oppure mentre il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione. Se concorrono più di queste circostanze, l’aumento può arrivare fino alla metà. Per il recidivo che commette un altro reato, gli aumenti possono salire fino alla metà o fino a due terzi nei casi indicati dalla norma. In ogni caso, l’aumento per recidiva non può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti al nuovo reato.

Abrogazione dell’art. 100 c.p.

L’art. 100 del codice penale viene abrogato.

Sospensione condizionale della pena

L’art. 163 c.p. viene sostituito e amplia/precisa i limiti quantitativi per la concessione della sospensione condizionale della pena. Il giudice può sospendere l’esecuzione della pena quando infligge:

  • reclusione o arresto non superiori a 2 anni;
  • oppure pena pecuniaria che, sola o congiunta a pena detentiva e convertita, non comporti privazione della libertà personale per più di 2 anni complessivi.

La sospensione dura:

  • 5 anni se la condanna è per delitto;
  • 2 anni se la condanna è per contravvenzione.

Se il reato è commesso da un minore di 18 anni, la sospensione è possibile fino a pena detentiva non superiore a 3 anni, oppure pena pecuniaria equivalente con limite complessivo di 3 anni. Se il reato è commesso da chi ha più di 18 ma meno di 21 anni, o da chi ha compiuto 70 anni, il limite è 2 anni e 6 mesi.

Limiti alla concessione e revoca della sospensione

La sospensione condizionale è ammessa solo se il giudice, valutate le circostanze dell’art. 133 c.p., ritiene che il colpevole si asterrà da ulteriori reati. Non può essere concessa:

  • a chi abbia riportato precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se riabilitato, né al delinquente o contravventore abituale o professionale;
  • quando alla pena inflitta debba aggiungersi una misura di sicurezza personale per presunta pericolosità sociale.

La sospensione rende inapplicabili le misure di sicurezza, salvo la confisca. Non può essere concessa più di una volta, salvo il caso in cui, in una nuova condanna, la pena complessiva cumulata con quella sospesa precedente resti entro i limiti dell’art. 163.

La sospensione è revocata di diritto se, nei termini stabiliti, il condannato:

  • commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole con pena detentiva, oppure non adempie agli obblighi impostigli;
  • riporta un’altra condanna per un delitto anteriore a pena che, sommata a quella sospesa, supera i limiti dell’art. 163.

Se la nuova condanna per un delitto anteriore non supera tali limiti, il giudice può comunque revocare la sospensione, valutando indole e gravità del reato.

Entrata in vigore

Il decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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