Cassazione Penale, Sentenza n. 23734/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà del 16/01/2025 che ha rigettato la richiesta di riesame avverso la custodia in carcere disposta dal GIP di Pescara il 19/12/2024. Il difensore deduceva nullità per violazione di legge perché il GIP non avrebbe valutato gli elementi forniti dalla difesa, in particolare le dichiarazioni rese dall'indagato nell'interrogatorio; si sosteneva che il Tribunale del riesame non poteva sanare tale omissione
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che, ai fini dell'art. 292, comma 2, lett. c-bis) c.p.p., devono essere valutati e riportati solo gli elementi forniti dalla difesa di natura oggettiva e concludente; sono invece esclusi le mere posizioni difensive negatorie, tesi alternative o interpretazioni discordanti degli indizi. Nel caso concreto l'indagato aveva reso confessione e dichiarazioni accusatorie verso terzi, per cui non sussisteva alcun elemento obiettivo a favore omesso dal GIP. Il ricorrente è condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la cancelleria è incaricata degli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 292, comma 2, lett. c-bis) c.p.p.
La Corte interpreta che l'obbligo di riportare e valutare "gli elementi forniti dalla difesa" riguarda soltanto dati di natura oggettiva e concludente ai fini decisori; non comprende mere negazioni difensive, tesi alternative o interpretazioni soggettive degli indizi
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma sulla formalità degli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia (notifiche, comunicazioni e simili); la sentenza rimanda agli adempimenti ivi previsti
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 47593 del 15/10/2024 (Cursano Fabio)
Precedente richiamato per chiarire che nella nozione di "elementi forniti dalla difesa" devono rientrare solo elementi oggettivi e decisivi, escludendo posizioni difensive meramente negatorie o alternative
Massime di principio
- Ai fini di invalidare un provvedimento cautelare per omessa valutazione degli "elementi forniti dalla difesa" occorre dimostrare che siano stati prodotti elementi di natura oggettiva e concludente (es. documenti, alibi verificabili, elementi probatori concreti) non semplici affermazioni o negazioni
- Le dichiarazioni dell'indagato che contengono confessione o accusazioni verso terzi rafforzano la gravità indiziaria e non costituiscono elemento a favore dell'indagato che il giudice sia tenuto a valorizzare come tale
- Il Tribunale del riesame non è destinatario di un obbligo di "sanare" omissioni formali del GIP quando l'assenza di valutazione riguarda posizioni difensive meramente assertive o interpretazioni soggettive degli indizi
- In sede difensiva, per ottenere il riesame favorevole è strategico produrre e far emergere elementi oggettivi che incidano concretamente sulla gravità indiziaria o sugli altri requisiti della misura (es. documentazione, testimonianze, alibi verificabili)
- Se il ricorso è manifestamente infondato la Corte può dichiararlo inammissibile e condannare il ricorrente alle spese processuali e a sanzioni (es. somma alla Cassa delle ammende)
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