Sentenza del 07/05/2021 n. 2414 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava gli estratti di ruolo relativi a 12 cartelle di pagamento per tassa automobilistica asseritamente non ricevute, deducendo: omessa notifica delle cartelle; prescrizione delle tasse automobilistiche; difetto di notifica degli avvisi di accertamento; mancata indicazione del computo degli interessi; vizi nella formazione dei ruoli.
La decisione
In primo grado la Commissione Provinciale di Roma aveva accolto il ricorso, ritenendo provato il difetto di notifica e la prescrizione triennale delle somme e condannando l'Agenzia delle Entrate - Riscossione alle spese. Il Concessionario ha quindi impugnato limitatamente al giudizio di prescrizione, depositando in appello ampia documentazione attestante le notifiche delle cartelle e gli avvisi di intimazione che avrebbero interrotto la prescrizione. Il giudice d'appello ha ritenuto ammissibile la produzione documentale in sede di gravame, ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione perché la documentazione dimostra la legittimità delle notifiche e l'interruzione della prescrizione, e ha compensato le spese del doppio grado di giudizio ai sensi dell'art. 15, co. 2, D.Lgs. 546/92.
Norme richiamate
Il Tribunale ha ritenuto che il divieto di produzione documentale disposto dal primo giudice non preclude la possibilità, per la parte contumace in primo grado, di depositare documenti in appello come mera difesa; pertanto la documentazione prodotta in sede di gravame è ammissibile.
art. 15, co. 2, D. Lgs. n. 546/1992
Il giudice d'appello ha disposto la compensazione delle spese per il doppio grado di giudizio in considerazione del fatto che la produzione documentale decisiva è avvenuta solo in secondo grado e ha avuto rilevanza sull'esito del primo grado.
Giurisprudenza della Cassazione (principi richiamati)
numerose pronunce (es. Cass. nn. 3611/2006; 12008/2011; 14020/2007; 10567/2012; 23616/2011; 2019/2012; 9511/2008; 6949/2006; 20086/2005)
Consolidato indirizzo secondo cui i documenti possono essere liberamente prodotti in sede d'appello, anche se preesistenti e non prodotti in primo grado; l'omesso esercizio della difesa in primo grado non determina decadenza dal diritto di impugnare e dal deposito documentale in appello.
Massime di principio
- La documentazione probatoria può essere prodotta in appello anche se la parte era contumace o non l'aveva prodotta in primo grado; tale produzione è in generale ammissibile e può modificare l'esito del giudizio di merito.
- Se il contribuente non impugna tempestivamente la cartella di pagamento, questa diventa inoppugnabile e l'impugnativa dell'estratto di ruolo può risultare inammissibile, salvo che la riscossione provi in giudizio la regolarità delle notifiche e l'interruzione della prescrizione.
- La prova della notifica e degli atti interruttivi della prescrizione, se prodotta e ritenuta valida anche in appello, può far decadere la tesi della prescrizione triennale invocata dal contribuente.
- La produzione di documenti decisivi solo in secondo grado può giustificare la compensazione delle spese processuali tra le parti, in quanto ha inciso sull'esito del primo grado di giudizio.
- Nei contenziosi tributari è essenziale valutare tempestivamente la opponibilità delle cartelle e la regolarità delle notifiche: l'assenza di tempestiva opposizione rende più difficile la tutela del contribuente, salvo prova contraria fornita dalla pubblica amministrazione o dal concessionario.
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