Sentenza del 07/05/2021 n. 12133 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Causa relativa alla presunta decadenza dell'Ufficio dall'iscrivere a ruolo l'IVA risultante da dichiarazione integrativa presentata ai sensi della L. n. 413/1991, art. 49, ritenuta dalla CTR tardiva rispetto ai termini previsti dal D.P.R. n. 633/1972, art. 57. L'Ufficio aveva notificato la cartella il 4 novembre 1997 a seguito della liquidazione da dichiarazione integrativa e sosteneva l'applicabilità del termine quinquennale (D.P.R. n. 600/1973, art. 43) e della proroga al 20 giugno 1993 introdotta dal D.L. n. 16/1993, art. 3, conv. in L. n. 75/1993, ritenendo così tempestiva l'iscrizione a ruolo e la successiva notifica della cartella.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassando la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo del contribuente. La Corte ha ritenuto che, per le somme dovute a seguito di dichiarazione integrativa presentata in sede di condono, sia applicabile il sistema e i termini della riscossione a ruolo (D.P.R. n. 602/1973), con decorrenza dei termini dalla scadenza prorogata fissata dal D.L. n. 16/1993 (20 giugno 1993), per cui l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella erano nei termini. Il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità; le spese dei gradi di merito sono compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57
Riferita al termine per le dichiarazioni IVA; la Corte ha verificato la tempestività in relazione al complesso delle norme che disciplinano le dichiarazioni integrative in sede di condono.
L. n. 413 del 1991, art. 49
Disciplina il condono e le dichiarazioni integrative; la Corte ha ritenuto che, una volta presentata la dichiarazione integrativa in tale contesto, la riscossione avvenga con le ordinarie regole dell'iscrizione a ruolo.
L. n. 413 del 1991, art. 51, comma 1 e comma 8
Richiamata nella controversia; la Corte interpreta le disposizioni in senso coerente con le norme del D.P.R. n. 602/1973 che regolano i termini e le modalità della notifica della cartella.
D.L. n. 16 del 1993, art. 3, comma 1 (conv. in L. n. 75 del 1993)
Ha prorogato il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa fino al 20 giugno 1993; la Corte ha ritenuto che la decorrenza dei termini per la liquidazione e per l'iscrizione a ruolo debba farsi decorrere da tale nuova scadenza.
D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 17, 24, 25
Regole sul ruolo e sulla notifica delle cartelle; la Corte afferma che la riscossione tramite ruolo e la perentorietà dei termini di notifica si applicano anche alle somme derivanti da dichiarazioni integrative in sede di condono.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 e art. 36-bis
Art. 43 richiamato per il termine quinquennale di iscrizione a ruolo; art. 36-bis citato nel confronto tra controllo formale e liquidazione sovrapposta alla dichiarazione.
D.L. n. 50 del 2017, art. 11 e art. 10
Riferito alla possibilità di definizione agevolata delle liti pendenti e alla sospensione del giudizio; nella fattispecie la contribuente non ha completato la procedura di definizione (mancato deposito della domanda o dei versamenti), sicché non ha avuto effetti sospensivi permanenti.
D.P.R. n. 43 del 1988, art. 63
Richiamato per il carattere unitario del sistema di riscossione coattiva, a cui si adeguano anche le procedure di recupero dell'IVA derivante da integrative in sede di condono.
Massime di principio
- Le somme risultanti da dichiarazioni integrative presentate in sede di condono sono recuperate attraverso il sistema unitario della riscossione a ruolo; pertanto si applicano i termini e le modalità previsti dal D.P.R. n. 602/1973 per iscrizione e notifica della cartella.
- Se una disciplina speciale (es. proroga per la presentazione di integrative) differisce la scadenza per la presentazione, la decorrenza dei termini per la liquidazione e per l'iscrizione a ruolo si computa dalla nuova scadenza stabilita dalla norma straordinaria.
- Il termine per la notifica della cartella è perentorio (notifica entro il giorno 5 del mese successivo alla consegna del ruolo al concessionario) e la sua inosservanza determina la decadenza dell'azione esecutiva; viceversa, se il termine è rispettato, l'azione è legittima anche per somme derivanti da integrative condonate.
- La mera adesione alla procedura di definizione agevolata (D.L. n. 50/2017) produce effetti solo se completata con il deposito della domanda e dei versamenti richiesti; in mancanza, non si producono gli effetti sospensivi invocati.
- Nelle controversie processuali relative alla tempestività delle notifiche rileva il momento di avvio della procedura di notificazione (principio di scissione degli effetti della notificazione) per valutare la tempestività degli atti del notificante, salvo vizî di luogo/consegna che incidano sulla validità formale della notificazione.
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