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Sentenza

Sentenza del 07/05/2021 n. 12154 - Corte di Cassazione

Dichiarazione di fallimento - Effetto interruttivo automatico - Termine per la prosecuzione/riassunzione del processo interrotto - Dies a quo - Conoscenza dell'evento - Fatti e atti che producono o esteriorizzano tale conoscenza - Individuazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorso verteva sulla decorrenza del termine per la riassunzione/prosecuzione del processo interrotto dall'apertura del fallimento: si contestava che la comunicazione dell'avviso di fallimento inviata dal curatore (e la successiva insinuazione al passivo) non costituissero "conoscenza legale" idonea a far decorrere il termine per la riassunzione, e che invece il dies a quo dovesse essere fatto decorrere dalla pronuncia giudiziale che dichiara l'interruzione del processo, ovvero che la disposizione transitoria e la riforma dell'art.305 c.p.c. fossero state applicate erroneamente dal giudice d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte essenziale: ha affermato che, pur restando l'interruzione del processo automatica con l'apertura del fallimento (art.43, comma 3 l. fall.), il termine per la riassunzione o prosecuzione (per evitare l'estinzione ex art.305 c.p.c., al di fuori dei casi di improcedibilità per insinuazione al passivo) decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell'interruzione sia portata a conoscenza di ciascuna parte "in forma legale". Quando tale dichiarazione non risulti già conosciuta per pronuncia in udienza, essa deve essere notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato o comunicata dall'ufficio giudiziario; il giudice può altresì pronunciarla d'ufficio se risulta a conoscenza del fallimento. Di conseguenza la Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione. In più la Corte ha precisato che il termine perentorio va calcolato in relazione alla disciplina temporale applicabile (sei o tre mesi in base alla data di instaurazione del giudizio) e che il deposito in cancelleria dell'atto di riassunzione è l'adempimento rilevante ai fini del computo del termine.

Norme richiamate

  • Legge fallimentare, art. 43, comma 3

    Stabilisce l'interruzione automatica del processo per l'apertura del fallimento; la Corte precisa che l'effetto interruttivo resta automatico ma il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza "in forma legale" della dichiarazione giudiziale di interruzione.

  • Codice di procedura civile, art. 305

    modificato dalla L. n. 69/2009, art.46, comma 14

    Regola il termine per la riassunzione/prosecuzione del processo interrotto e la Corte richiama il principio costituzionale che il dies a quo decorre dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo; inoltre chiarisce quale sia il termine applicabile (sei o tre mesi) in relazione al momento di instaurazione del giudizio di primo grado.

  • Codice di procedura civile, art. 176, comma 2

    La pronuncia resa in udienza si considera conosciuta dalle parti presenti; la Corte usa questo principio per affermare che se l'interruzione è dichiarata in udienza essa produce la conoscenza legale per i presenti.

  • Codice di procedura civile, art. 300

    Norme sull'interruzione del processo per eventi non ipso iure; la Corte distingue l'interruzione automatica per fallimento dall'ipotesi regolata dall'art.300 e riconosce la necessità di forme di conoscenza legale specifiche per il caso fallimentare.

  • Legge fallimentare, art. 92 (avviso ai creditori)

    La comunicazione ex art.92 (avviso ai creditori) non è di per sé idonea, salvo casi specifici, a far decorrere il termine di riassunzione se non attesta in forma legalmente certa la conoscenza dell'effetto interruttivo sul processo specifico.

  • Codice della crisi e dell'insolvenza (CCII), art. 143, comma 3

    Richiamato come conferma della soluzione interpretativa: il CCII prevede espressamente che il termine per la riassunzione decorra dal momento in cui l'interruzione è dichiarata dal giudice, fornendo un utile criterio ermeneutico.

Massime di principio

  • L'apertura del fallimento determina l'interruzione automatica del processo, ma il termine per riassumere o proseguire decorre dalla conoscenza "in forma legale" della dichiarazione giudiziale di interruzione.
  • La conoscenza legale può derivare dalla pronuncia in udienza (conseguente conoscenza delle parti presenti) o da una notificazione/comunicazione che renda la dichiarazione certa per ciascuna parte; l'ufficio giudiziario o terzi interessati possono notificare la dichiarazione al curatore o alle parti.
  • La semplice ricezione dell'avviso di apertura del concorso o l'insinuazione al passivo non costituiscono automaticamente il dies a quo, salvo che l'atto contenga riferimenti inequivoci e forma documentale idonea a far risultare la conoscenza legale relativamente al processo specifico.
  • Ai fini del computo della tempestività, rileva il deposito del ricorso di riassunzione in cancelleria (non la successiva notificazione al curatore); il termine applicabile (sei vs tre mesi) va determinato in base a quando è stato instaurato il giudizio di primo grado.
  • Il giudice ha il potere-dovere di dichiarare d'ufficio l'interruzione e di comunicarla (ovvero disporre la notificazione) per garantire certezza e simmetria della conoscenza tra le parti e il curatore, evitando estinzioni "silenziose" del processo.

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