Sentenza del 07/05/2021 n. 12154 - Corte di Cassazione
Dichiarazione di fallimento - Effetto interruttivo automatico - Termine per la prosecuzione/riassunzione del processo interrotto - Dies a quo - Conoscenza dell'evento - Fatti e atti che producono o esteriorizzano tale conoscenza - Individuazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso verteva sulla decorrenza del termine per la riassunzione/prosecuzione del processo interrotto dall'apertura del fallimento: si contestava che la comunicazione dell'avviso di fallimento inviata dal curatore (e la successiva insinuazione al passivo) non costituissero "conoscenza legale" idonea a far decorrere il termine per la riassunzione, e che invece il dies a quo dovesse essere fatto decorrere dalla pronuncia giudiziale che dichiara l'interruzione del processo, ovvero che la disposizione transitoria e la riforma dell'art.305 c.p.c. fossero state applicate erroneamente dal giudice d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte essenziale: ha affermato che, pur restando l'interruzione del processo automatica con l'apertura del fallimento (art.43, comma 3 l. fall.), il termine per la riassunzione o prosecuzione (per evitare l'estinzione ex art.305 c.p.c., al di fuori dei casi di improcedibilità per insinuazione al passivo) decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell'interruzione sia portata a conoscenza di ciascuna parte "in forma legale". Quando tale dichiarazione non risulti già conosciuta per pronuncia in udienza, essa deve essere notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato o comunicata dall'ufficio giudiziario; il giudice può altresì pronunciarla d'ufficio se risulta a conoscenza del fallimento. Di conseguenza la Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione. In più la Corte ha precisato che il termine perentorio va calcolato in relazione alla disciplina temporale applicabile (sei o tre mesi in base alla data di instaurazione del giudizio) e che il deposito in cancelleria dell'atto di riassunzione è l'adempimento rilevante ai fini del computo del termine.
Norme richiamate
Legge fallimentare, art. 43, comma 3
Stabilisce l'interruzione automatica del processo per l'apertura del fallimento; la Corte precisa che l'effetto interruttivo resta automatico ma il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza "in forma legale" della dichiarazione giudiziale di interruzione.
Codice di procedura civile, art. 305
modificato dalla L. n. 69/2009, art.46, comma 14
Regola il termine per la riassunzione/prosecuzione del processo interrotto e la Corte richiama il principio costituzionale che il dies a quo decorre dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo; inoltre chiarisce quale sia il termine applicabile (sei o tre mesi) in relazione al momento di instaurazione del giudizio di primo grado.
Codice di procedura civile, art. 176, comma 2
La pronuncia resa in udienza si considera conosciuta dalle parti presenti; la Corte usa questo principio per affermare che se l'interruzione è dichiarata in udienza essa produce la conoscenza legale per i presenti.
Codice di procedura civile, art. 300
Norme sull'interruzione del processo per eventi non ipso iure; la Corte distingue l'interruzione automatica per fallimento dall'ipotesi regolata dall'art.300 e riconosce la necessità di forme di conoscenza legale specifiche per il caso fallimentare.
Legge fallimentare, art. 92 (avviso ai creditori)
La comunicazione ex art.92 (avviso ai creditori) non è di per sé idonea, salvo casi specifici, a far decorrere il termine di riassunzione se non attesta in forma legalmente certa la conoscenza dell'effetto interruttivo sul processo specifico.
Codice della crisi e dell'insolvenza (CCII), art. 143, comma 3
Richiamato come conferma della soluzione interpretativa: il CCII prevede espressamente che il termine per la riassunzione decorra dal momento in cui l'interruzione è dichiarata dal giudice, fornendo un utile criterio ermeneutico.
Massime di principio
- L'apertura del fallimento determina l'interruzione automatica del processo, ma il termine per riassumere o proseguire decorre dalla conoscenza "in forma legale" della dichiarazione giudiziale di interruzione.
- La conoscenza legale può derivare dalla pronuncia in udienza (conseguente conoscenza delle parti presenti) o da una notificazione/comunicazione che renda la dichiarazione certa per ciascuna parte; l'ufficio giudiziario o terzi interessati possono notificare la dichiarazione al curatore o alle parti.
- La semplice ricezione dell'avviso di apertura del concorso o l'insinuazione al passivo non costituiscono automaticamente il dies a quo, salvo che l'atto contenga riferimenti inequivoci e forma documentale idonea a far risultare la conoscenza legale relativamente al processo specifico.
- Ai fini del computo della tempestività, rileva il deposito del ricorso di riassunzione in cancelleria (non la successiva notificazione al curatore); il termine applicabile (sei vs tre mesi) va determinato in base a quando è stato instaurato il giudizio di primo grado.
- Il giudice ha il potere-dovere di dichiarare d'ufficio l'interruzione e di comunicarla (ovvero disporre la notificazione) per garantire certezza e simmetria della conoscenza tra le parti e il curatore, evitando estinzioni "silenziose" del processo.
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