Sentenza del 06/05/2021 n. 82 - Comm. Trib. Prov. Novara
Accertamento -IRES - IVA - IRAP - Delega di firma - Allegazione all'avviso di accertamento - Necessità - Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso contestava la validità dell'avviso di accertamento per presunta illegittimità della sottoscrizione ad opera di un funzionario delegato dal Direttore Provinciale, sostenendo che mancasse la prova o l'allegazione della delega e che ciò avrebbe determinato la nullità dell'atto relativamente a IRES, IVA e IRAP.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che l'art. 42 del d.P.R. 600/1973 richiede a pena di nullità la sottoscrizione da parte del "capo dell'ufficio" o di "altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato", ma non impone che il delegato abbia una qualifica dirigenziale né la materiale allegazione della delega all'atto notificato. Tuttavia, ha precisato che l'Ufficio ha l'onere probatorio, in caso di contestazione, di dimostrare l'esistenza della delega e l'appartenenza del funzionario alla carriera direttiva. Di conseguenza l'assenza della delega allegata non determina automaticamente la nullità: l'atto è valido se l'Amministrazione prova la regolare delega; in mancanza di tale prova, l'atto può essere annullato/nullificato.
Norme richiamate
"capo dell'ufficio" o di "altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato"
La norma richiede che la sottoscrizione sia apposta dal capo dell'ufficio o da un impiegato della carriera direttiva delegato; non richiede che il delegato abbia qualifica dirigenziale né la materiale allegazione della delega all'atto, ma pone in capo all'Ufficio l'onere di provare l'esistenza della delega e l'appartenenza del funzionario alla carriera direttiva se la firma è contestata.
Massime di principio
- La firma di un avviso di accertamento è valida se apposta dal capo ufficio o da un impiegato della carriera direttiva delegato: l'assenza della delega allegata non comporta automaticamente nullità dell'atto.
- Il contribuente può contestare la validità della sottoscrizione; in tal caso l'onere probatorio ricade sull'Amministrazione che deve dimostrare l'esistenza della delega e la qualità del firmatario.
- La qualifica dirigenziale del firmatario non è richiesta: è sufficiente che il firmatario appartenga alla carriera direttiva e sia stato delegato.
- In pratica, per l'Ufficio è buona prassi conservare e poter esibire la delega in caso di impugnazione; per il contribuente è consigliabile dedurre tempestivamente la carenza di delega e richiedere la produzione della documentazione a supporto.
- Se l'Amministrazione non prova la delega o l'appartenenza del funzionario alla carriera direttiva, il ricorso del contribuente ha concrete possibilità di successo per nullità del provvedimento.
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