Sentenza del 07/05/2021 n. 2419 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Irpef - Maggiore reddito non dichiarato imponibile - Dichiarazione del sostituto d'imposta - Prova - Legittimità dell'accertamento - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialela sentenza ha ritenuto l'accertamento illegittimo: la sola dichiarazione del sostituto d'imposta non è sufficiente a provare l'effettiva percezione del maggior reddito da parte del contribuente. L'amministrazione doveva produrre ulteriori elementi probatori (es. buste paga, ricevute di bonifici, assegni o altra documentazione che dimostrasse il pagamento effettivo) e in mancanza di tali prove l'accertamento non è stato legittimato
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
l'amministrazione ha effettuato un accertamento per maggior reddito imponibile basandosi sulla sola dichiarazione del sostituto d'imposta che attestava maggiori somme corrisposte al contribuente; il contribuente ha impugnato l'accertamento contestando la percezione effettiva di tali somme
Norme richiamate
IRPEF / principio probatorio in materia di accertamento tributario
La norma impone che l'accertamento fiscale sia fondato su prove concrete: la dichiarazione del sostituto d'imposta può costituire indizio ma non prova piena della percezione del reddito; l'amministrazione deve integrare con documenti che dimostrino il pagamento effettivo
Massime di principio
- L'onere della prova della percezione effettiva del reddito grava sull'amministrazione finanziaria; una dichiarazione del sostituto d'imposta, da sola, è insufficiente
- Documenti probatori idonei includono buste paga, ricevute bancarie o di bonifico, assegni, contratti o altra documentazione che dimostri il trasferimento effettivo di somme
- La dichiarazione del sostituto ha valore indiziario ma deve essere corroborata da elementi oggettivi per fondare un accertamento definitivo
- Se il contribuente nega la percezione del reddito e l'amministrazione non produce prove aggiuntive, l'accertamento può essere annullato o dichiarato illegittimo
- In situazioni simili è opportuno per il contribuente conservare e produrre documentazione di pagamento e per l'amministrazione raccogliere fonti dirette che attestino l'effettiva corresponsione delle somme
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 7 mag 2021Sentenza del 07/05/2021 n. 25 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 7 mag 2021Sentenza del 07/05/2021 n. 47 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 7 mag 2021Sentenza del 07/05/2021 n. 2414 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 7 mag 2021Sentenza del 07/05/2021 n. 12133 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 7 mag 2021Sentenza del 07/05/2021 n. 12154 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 mag 2021Sentenza del 06/05/2021 n. 82 - Comm. Trib. Prov. Novara
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →