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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40052/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, sottoposto a custodia cautelare per reati in materia di stupefacenti (artt. 73 e 74, DPR 309/1990), impugna l'ordinanza del Tribunale che ha respinto il suo appello avverso il rigetto, da parte del GIP, della richiesta di traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare e della conseguente eccezione di nullità degli atti per mancata traduzione. Lamenta violazione degli artt. 143, 143-bis e 310 c.p.p., sostenendo che non sia stata verificata né dimostrata la sua conoscenza della lingua italiana (anche se cittadino italiano) e che il Tribunale abbia omesso di considerare una consulenza di parte e abbia erroneamente valutato le conversazioni intercettate e la denuncia di smarrimento del passaporto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha confermato che, ai fini della nullità per mancata traduzione, occorre distinguere: se l'incapacità di comprendere l'italiano sia nota già al momento dell'adozione della misura, l'omessa traduzione determina la nullità; se tale incapacità emerge successivamente (p.es. durante l'interrogatorio di garanzia), la situazione si equipara a un impedimento assoluto e il giudice deve disporre la traduzione in termine congruo, con il riavvio del termine per l'interrogatorio dalla data di deposito della traduzione. Nel caso concreto il Tribunale ha valutato, anche in base a documenti e intercettazioni, che il Condò conoscesse l'italiano; la presunzione di conoscenza della lingua per i cittadini italiani (art. 143, comma 4 c.p.p.) non è stata efficacemente smentita. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 143 c.p.p.

    Rilevata la presunzione di conoscenza della lingua italiana per il cittadino nazionale (comma 4), gravando sul ricorrente l'onere di provarne la mancata conoscenza; tale giudizio è valutazione di fatto sindacabile in Cassazione solo per travisamento o manifesta illogicità.

  • art. 143-bis c.p.p.

    Richiamato in tema di esigenze di informazione e assistenza linguistica; nella fattispecie non ha consentito di superare la presunzione di conoscenza per il cittadino.

  • art. 310 c.p.p.

    Regola l'appello avverso i provvedimenti cautelari; il ricorso per cassazione che impugna il rigetto dell'appello è stato giudicato inammissibile nella parte sostanziale.

  • art. 294, comma 2 c.p.p.

    Richiamato per analogia: se l'incapacità di comprensione emerge dopo l'adozione della misura, la situazione si equipara a un impedimento assoluto e impone la traduzione del provvedimento entro termine congruo con riapertura dei termini per l'interrogatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali e, in caso di ricorso inammissibile senza colpa esimente, il versamento di somme alla Cassa delle ammende; qui applicato per imporre €3.000 al ricorrente.

  • artt. 73 e 74 DPR 309/1990

    Norme sostanziali contestate al ricorrente (traffico e detenzione di stupefacenti); citate per inquadrare la natura dei reati che hanno dato luogo alla misura cautelare.

Massime di principio

  • Per i cittadini italiani opera una presunzione di conoscenza della lingua nazionale (art. 143 c.p.p.); chi ne contesta la conoscenza ha l'onere di fornire prove solide e obiettive per ribaltare tale presunzione.
  • La mancata traduzione dell'atto cautelare determina la nullità solo se l'incapacità di comprendere la lingua italiana era già nota al momento dell'adozione della misura; se l'incapacità emerge successivamente, il giudice deve disporre la traduzione in termine congruo e riavviare i termini per l'interrogatorio.
  • L'uso di un dialetto o la presenza di inflessioni dialettali nelle intercettazioni non dimostrano automaticamente l'ignoranza dell'italiano; non sono di per sé prova sufficiente.
  • La simulazione di incapacità linguistica può essere presa in considerazione dal giudice: una trascrizione che apparentemente segnali difficoltà di comprensione va valutata congiuntamente ad altri elementi (residenza, documenti, comportamento, conversazioni).
  • In fase difensiva è utile produrre prove oggettive della reale incapacità di comprensione (perizia linguistica, certificazioni, attestazioni di operatore che ha raccolto dichiarazioni in lingua diversa) e sollevare tempestivamente la questione perché il momento in cui la circostanza emerge è rilevante ai fini della sanzione processuale.

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