Sentenza del 17/02/2022 n. 5181 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società acquistò un immobile il 4/6/2009 e chiese l'applicazione delle imposte in misura fissa ai sensi della L. n. 168/1982, art. 5, sostenendo che l'immobile ricadeva in un Piano di Recupero (PPR) approvato e che avrebbe eseguito interventi di recupero ai sensi della L. n. 457/1978. L'Agenzia emise avviso di rettifica imponendo le imposte ordinarie calcolate su un valore rettificato di €543.000. La contribuente impugnò, ma la CTR confermò il rigetto rilevando che non risultava l'esistenza di un PPR applicabile all'immobile e che la stima dell'Ufficio era corretta. In cassazione la ricorrente dedusse violazione di legge (art. 5 L.168/1982 e artt. 27 e ss. L.457/1978) e varie doglianze di vizio motivazionale, omesso esame e errata valutazione delle prove.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul merito sosteneva che il requisito oggettivo per l'agevolazione (inserimento dell'immobile in un Piano di Recupero) non era provato: la delibera comunale n.96/1998 attiene all'approvazione di un piano particolareggiato esecutivo del nucleo di zona "O" n.62 e non costituiva un Piano di Recupero ai sensi della L. n. 457/1978; dall'attestazione comunale del 11/7/2012 non emergeva l'approvazione di un PPR applicabile all'area. Pertanto l'agevolazione richiesta non poteva essere riconosciuta. Le censure relative a omesso esame e a valutazione delle prove sono state dichiarate inammissibili per il principio della "doppia conforme" (identità delle ragioni di fatto tra primo grado e appello) e per l'interpretazione restrittiva dell'art. 360 c.p.c., n.5 (che riguarda l'omesso esame di un fatto storico-naturalistico, non un nuovo esame probatorio). Condanna della ricorrente alle spese di grado di legittimità (Euro 5.000,00 oltre spese) e applicazione delle norme sul contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
L. n. 168 del 1982, art. 5
Riconosce agevolazioni fiscali per trasferimenti di immobili compresi nei piani di recupero di cui alla L. 457/1978; il beneficio richiede l'effettiva appartenenza dell'immobile a un PPR approvato.
"1. I comuni individuano nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso... 3. Nell'ambito delle zone... possono essere individuati gli immobili... per i quali il rilascio della concessione è subordinato alla formazione dei piani di recupero di cui al successivo art. 28."
Stabilisce l'ambito e i presupposti per l'istituzione delle zone di recupero e la possibilità di individuare immobili e aree per la formazione dei Piani di Recupero; il requisito territoriale e lo stato di degrado devono essere dimostrati.
"I piani di recupero prevedono la disciplina per il recupero degli immobili... individuando le unità minime di intervento... I piani di recupero sono approvati con la deliberazione del consiglio comunale..."
Definisce i contenuti e le modalità di approvazione dei Piani di Recupero; l'approvazione comunale è elemento costitutivo dell'efficacia del PPR.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Richiamato come parametro dei motivi di cassazione: n.3 per violazione di legge; n.5 per omesso esame di fatto decisivo. La Corte ricorda il limite interpretativo del n.5 (riguarda fatti in senso storico-naturalistico, non riedizione delle prove).
Regola la "doppia conforme": se primo grado e appello coincidono su fatti e motivazioni, alcune censure (art.360 n.5) diventano inammissibili in cassazione; la ricorrente non ha dimostrato divergenze fra i due gradi.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Prevede l'ulteriore contributo unificato in caso di condizioni specifiche; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della norma nei confronti della ricorrente.
Massime di principio
- L'agevolazione fiscale prevista dalla L.168/1982 art.5 richiede che l'immobile sia effettivamente compreso in un Piano di Recupero (PPR) approvato ai sensi della L.457/1978: la mera approvazione di un piano particolareggiato esecutivo o una variante di PRG non è automaticamente equivalente a un PPR.
- La prova dell'esistenza e dell'efficacia di un PPR grava sul contribuente che invoca l'agevolazione: è necessario documentare in modo chiaro l'approvazione comunale e la rilevanza del PPR rispetto all'unità immobiliare oggetto della cessione.
- In sede di cassazione non è consentito chiedere un nuovo esame delle prove se primo grado e appello hanno motivazioni conformi (principio della "doppia conforme"); per contestare la valutazione delle risultanze probatorie occorre dimostrare divergenze specifiche tra i due gradi o inquadrare il motivo nei parametri ammessi (nn.1-4 art.360 c.p.c.).
- Il motivo ex art.360, comma 1, n.5 c.p.c. è strettamente interpretato: riguarda l'omesso esame di un fatto storico-naturalistico specifico e non la rinnovata valutazione di argomentazioni o della prova documentale in generale.
- Se si contesta la valutazione del valore immobiliare operata dall'Amministrazione (perizia UTE), il contribuente dovrebbe indicare e richiedere tempestivamente strumenti di prova adeguati (CTU, consulenze documentate) nel merito, poiché la Corte di legittimità non sostituisce il proprio giudizio a quello dei giudici di merito sulle valutazioni tecniche.
- In fase di impugnazione è strategico strutturare i motivi in cassazione evidenziando esatte violazioni di legge o profili di diritto (nn.1-4 art.360 c.p.c.) quando ricorra la "doppia conforme", e documentare con precisione gli elementi fattuali decisivi che si assume siano stati omessi o valutati erroneamente.
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