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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09268/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito quanto all'affermazione di responsabilità per frode informatica, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che lo aveva ritenuto responsabile del reato di frode informatica. Con l'unico motivo ha dedotto un vizio di motivazione in tutte le sue forme, contestando l'affermazione di responsabilità e, in particolare, la mancata dimostrazione della titolarità dell'utenza telefonica e l'insufficienza del compendio probatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché sostanzialmente riproduttiva di doglianze già esaminate e disattese in appello, quindi priva di specificità e meramente apparente. Ha inoltre rilevato che la motivazione di merito era logica e giuridicamente corretta e fondata su plurimi elementi: intestazione e uso della carta Postepay Evolution in capo all'imputato, apertura del conto corrente con documento d'identità dell'imputato e, soprattutto, circostanza che l'atto di disposizione patrimoniale era stato compiuto dallo stesso imputato, che si era fraudolentemente procurato i codici di accesso al conto della persona offesa e aveva disposto un bonifico verso un conto a lui intestato.

Norme richiamate

  • art. 640-ter c.p.

    La fattispecie contestata è la frode informatica; la responsabilità può essere affermata quando l'agente, mediante indebito accesso ai dati informatici della vittima, realizza un'operazione dispositiva patrimoniale in proprio favore.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Il vizio di motivazione deducibile in cassazione deve integrare un reale deficit argomentativo riconducibile ai limiti del sindacato di legittimità; non sono ammissibili censure meramente riproduttive di doglianze già esaminate in appello e prive di specificità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo che si risolva nella mera riproposizione di questioni già dedotte e disattese in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata, è inammissibile per difetto di specificità.
  • La motivazione di merito è insindacabile in cassazione quando sia coerente, non manifestamente illogica e sorretta da un compendio probatorio plurimo e convergente.
  • In tema di frode informatica, la responsabilità può essere desunta anche da elementi indiziari convergenti che colleghino all'imputato l'utenza, lo strumento di pagamento e l'operazione dispositiva, specie quando sia lo stesso agente a effettuare il bonifico verso un conto a lui intestato.
  • Non è decisivo il solo mancato accertamento della titolarità formale di un'utenza o di un profilo se altri dati probatori consentono di riferire il fatto all'imputato in modo univoco.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFrode informatica
RamiProcesso penaleReati informatici
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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