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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00079/2025 del 02/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello che, all'esito di accordo delle parti ex art. 599-bis c.p.p., aveva ridotto la pena inflitta in primo grado. Con il ricorso ha dedotto la violazione dell'art. 606, lett. e), c.p.p. in relazione all'art. 129 c.p.p., lamentando un difetto di motivazione per il mancato proscioglimento. La censura non risultava però proposta in appello, che era originariamente limitato al diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., né sull'assenza di nullità assolute o inutilizzabilità della prova, perché la cognizione è circoscritta ai motivi devoluti e non rinunciati. Inoltre, il ricorso per cassazione contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo se riguarda la formazione della volontà di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero o il contenuto difforme della decisione; profili estranei al caso. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Regola il concordato in appello; se la sentenza recepisce la pena concordata, il controllo di legittimità è limitato ai soli vizi inerenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla difformità tra accordo e decisione.

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    Viene invocato come vizio di motivazione, ma non è utilizzabile per contestare in cassazione la mancata motivazione sul proscioglimento quando la decisione deriva da concordato in appello e la questione non era devoluta.

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte afferma che, nel patteggiamento in appello, il giudice non deve motivare espressamente sul mancato proscioglimento per cause di non punibilità o di immediata evidenza.

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato come oggetto del motivo di appello originario, in relazione alla richiesta di esclusione per particolare tenuità del fatto.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    È la base della declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto contro la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. quando i motivi non rientrano nei limiti consentiti.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il riferimento appare anche quale norma processuale di base per la decisione di appello concordata.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento in appello, la sentenza che recepisce la pena concordata non richiede una motivazione autonoma sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., purché il tema non sia stato devoluto e non vi siano vizi rilevabili nei limiti del rito concordato.
  • Il ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile soltanto se denuncia vizi relativi alla formazione del consenso della parte, al consenso del pubblico ministero o alla difformità tra la richiesta concordata e la decisione del giudice.
  • Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione per introdurre questioni non devolute in appello quando la parte abbia aderito al concordato, poiché l'effetto devolutivo resta circoscritto ai motivi non rinunciati.
  • La deduzione del vizio di motivazione è inammissibile se mira, in sostanza, a censurare l'assenza di un controllo sul proscioglimento che il giudice di appello concordato non è tenuto a compiere.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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