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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27673/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del 6 febbraio 2025 che ha confermato il sequestro preventivo, deducendo molteplici vizi: mancanza del fumus commissi delicti e carenza dei presupposti per il sequestro (art. 321 c.p.p.); applicazione retroattiva della nuova fattispecie di contraffazione artistica (art. 518-quaterdecies c.p.) in violazione dell'art. 2 c.p.; incompetenza o incompatibilita' del collegio per decisioni precedenti; utilizzazione di prove acquisite prima dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato e presunta irripetibilita' di accertamenti tecnici (art. 415-ter, 360 c.p.p.); travisamento della prova e contraddittorieta' della motivazione; motivazione per relationem ritenuta inesistente; nullita' degli accertamenti tecnici delle istituzioni coinvolte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto generiche o manifestamente infondate le censure riguardanti fumus e motivazione, confermando che il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la sussistenza del fumus sulla base di piu' elementi (dichiarazioni tecniche, relazioni di Musei e accertamenti tecnico-scientifici indicanti l'uso di pigmenti non coevi al XVI secolo, nonche' incertezze sulla provenienza). Sulla questione della retroattivita' la Corte ha rilevato la continuita' normativa fra il previgente art. 178 del Codice dei beni culturali e l'art. 518-quaterdecies c.p., ammettendo l'applicazione alla fattispecie anteriore quanto alla conservazione della rilevanza penale del fatto. Le doglianze sulla incompetenza del collegio sono state ritenute inammissibili: eventuali ragioni di astensione o ricusazione dovevano essere tempestivamente eser-citate; la motivazione per relationem e' stata considerata legittima se congrua e conoscibile. La utilizzabilita' di atti formati prima dell'iscrizione e' stata confermata, cosi' come la valutazione sulla ripetibilita' degli accertamenti e la valutazione del merito tecnico, non sindacabili in sede di legittimita' se sorretti da motivazione. Nel complesso i motivi di ricorso sono stati qualificati come ripetizione di censure gia esaminate nei gradi precedenti o come questioni di fatto non sindacabili in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 518-quaterdecies cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che la condotta contestata rientra nelle fattispecie previste dal comma 1 nn. 2 e 4, includendo la messa in circolazione di opere alterate e l'accreditamento come autentiche tramite perizie o dichiarazioni; inoltre e' stata riconosciuta continuita' normativa con il previgente art. 178 d.lgs. 42/2004

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Il Tribunale del riesame ha fornito motivazione sul fumus del reato e le ragioni che giustificano il sequestro, sicche' la Cassazione ha ritenuto la valutazione adeguata e non contestabile in sede di legittimita'.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Limita il ricorso per cassazione, nelle misure cautelari reali, ai soli vizi di violazione di legge; la Corte ha dichiarato inammissibili numerosi motivi perche' attengono al merito o a vizi di fatto non ravvisabili come violazioni di legge.

  • art. 2 cod. pen. (divieto di retroattivita')

    La Corte ha escluso la violazione del principio di irretroattivita' della legge penale rispetto alla nuova collocazione normativa, valutando che vi sia continuita' sostanziale con la previgente disciplina (abrogatio sine abolitione).

  • art. 191, 192, 360, 415-ter cod. proc. pen.

    Sui profili processuali e di utilizzabilita' delle prove la Corte ha ritenuto che atti formati prima dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato siano utilizzabili se adeguatamente motivata la loro rilevanza; le questioni sulla ripetibilita' degli accertamenti tecnici attengono al merito e non sono sindacabili in cassazione salvo violazioni di legge manifeste.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    La motivazione per relationem e' ammissibile se l'atto richiamato e' conoscibile e la decisione dimostra di averne tenuto conto; la Corte ha ritenuto legittima la motivazione 'per relationem' impiegata dal Tribunale del riesame.

  • legge n. 22/2022

    Ha introdotto nel Codice penale il Titolo sui delitti contro il patrimonio culturale; la Corte ha spiegato che molte nuove disposizioni riproducono e ricollocano nel codice delitti gia' previsti nel codice dei beni culturali, consentendo cosi' la continuita' normativa.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari reali la Cassazione sindaca prevalentemente profili di diritto: questioni di merito, valutazioni tecniche e di fatto sono difficilmente rivedibili se adeguatamente motivate nei giudizi di merito
  • La richiesta o ottenimento dell'attestato di libera circolazione puo' integrare, a livello indiziario, una "messa in circolazione" o un'operazione volta ad accreditare come autentica un'opera alterata, e quindi rientrare nelle fattispecie di contraffazione artistica
  • La continuita' normativa tra previgente disciplina dei beni culturali e la nuova collocazione nel codice penale esclude in molti casi l'illiceita' della applicazione per fatti anteriori, salvo aspetti sanzionatori piu' gravosi soggetti al principio di irretroattivita' della pena
  • Documenti e attestazioni formati prima dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato possono essere utilizzati se la motivazione dimostra la loro rilevanza e non vi e' violazione formale tale da escluderne l'impiego
  • L'eccezione di incompatibilita' del collegio deve essere proposta tempestivamente tramite gli istituti dell'astensione o della ricusazione; la mera ripetuta partecipazione a atti del procedimento non determina di per se nullita' del provvedimento
  • Le liti sulla ripetibilita' e sull'irripetibilita' di accertamenti tecnici richiedono valutazioni tecniche che spesso esulano dal sindacato di legittimita'; per contestare efficacemente l'utilizzabilita' bisogna documentare violazioni di legge o procedure che abbiano inciso sui diritti di difesa

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