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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12143/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per vizio motivazionale avverso il rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare detentiva con arresti domiciliari elettronicamente presidiati in luogo diverso da quello dei fatti. La difesa ha dedotto che sussistono elementi di resipiscenza e novità (manoscritto/confessione, ammissione di responsabilità, percorso lavorativo in carcere, progetto di trasferimento in altro domicilio, decorso del tempo, suscettibilità di applicazione del dispositivo elettronico rispetto a un precedente per evasione) che attenuerebbero le esigenze cautelari e renderebbero adeguata la misura domiciliare.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto corretta e logica la motivazione del Tribunale che ha ritenuto gli elementi difensivi non nuovi e insufficienti a superare la doppia presunzione relativa di pericolosità e di adeguatezza della custodia carceraria prevista per i reati di cui all'art. 275, c. 3, c.p.p. In particolare: la gravità e il contesto associativo del traffico di stupefacenti, il consistente quantitativo di droga, la personalità dell'imputato con numerosi e gravi precedenti (incluse condotte di evasione) hanno giustificato il mantenimento della misura in carcere; la confessione tardiva in sede d'appello è stata ritenuta non idonea a provare una reale recisione dei legami criminali e il mero decorso del tempo è stato considerato neutro se non accompagnato da elementi nuovi e concreti. La Corte ha altresì ritenuto che il braccialetto elettronico non sia idoneo, nel caso concreto, a scongiurare il pericolo di reiterazione, posto che i delitti contestati possono essere posti in essere anche in ambiente domiciliare. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; è stata disposta la trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 275, c. 3, cod. proc. pen.

    Doppia presunzione relativa di persistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per specifici reati: la presunzione prevale e non può essere superata dal solo decorso del tempo; serve prova contraria basata su elementi nuovi e concreti.

  • art. 274, cod. proc. pen.

    Norma generale sulle misure cautelari che viene derogata in modo speciale dall'art. 275, c. 3 per i reati ivi indicati; la regola generale sul peso del tempo è dunque subordinata alla disciplina speciale.

  • art. 299, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 299, c. 2, cod. proc. pen.

    Richiamata nella motivazione giurisprudenziale come clausola che agevola la persistenza del carattere attuale e concreto del pericolo per i reati di cui all'art. 275, c. 3, evidenziando l'eccezionalità della deroga alla disciplina ordinaria.

  • art. 73 e 74, d.P.R. n. 309/1990

    artt. 73 e 74, d.P.R. n. 309/1990

    Norme del testo unico sugli stupefacenti richiamate in relazione alla possibilità di chiedere esecuzione della misura domiciliare in luogo diverso da quello dei fatti; il richiamo conferisce contesto alla gravità dei reati contestati.

  • art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative cod. proc. pen.

    art. 94 c. 1 ter disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale sulla trasmissione dei provvedimenti al direttore dell'istituto penitenziario per l'esecuzione di interventi successivi; la Corte ha disposto l'invio di copia del provvedimento per gli adempimenti previsti.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000

    Richiamata in punto di esonero dalle spese per inammissibilità: la Corte ha ritenuto non sussistenti ragioni per esonerare il ricorrente dalla condanna alle spese nel caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Per i reati ricompresi nell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. opera una doppia presunzione relativa: difficilmente la custodia in carcere può essere sostituita senza elementi nuovi, concreti e idonei a confutare tale presunzione.
  • Il mero decorso del tempo (il "tempo silente") è neutro: da solo non giustifica la sostituzione della misura, salvo che sia accompagnato da fatti nuovi e significativi che dimostrino la cessazione del pericolo.
  • Le confessioni o manifestazioni di resipiscenza rese tardivamente (ad es. in sede d'appello) e non corroborate da verifiche o contributi concreti alle indagini hanno scarso valore ai fini della revoca o attenuazione della misura cautelare.
  • La gravità dei fatti, il contesto associativo, il quantitativo di stupefacente e la personalità dell'imputato (precedenti specifici, precedente di evasione) sono elementi decisivi che possono rendere inidonea anche la sorveglianza elettronica.
  • La richiesta di esecuzione della misura domiciliare in luogo diverso da quello dei fatti può essere un elemento favorevole ma non è in sé sufficiente: occorrono elementi nuovi e credibili che dimostrino il venir meno del pericolo.
  • In sede di legittimità non è ammissibile sollevare inedite questioni non adeguatamente contestate in precedente sede: motivazioni di fatto non emergenti in modo nuovo non superano la valutazione del giudice di merito.

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