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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36592/2022 del 28/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza per: 1) vizio di qualificazione giuridica e mancato dolo di estorsione, sostenendo che la decurtazione delle retribuzioni era necessaria per far fronte a difficoltà aziendali e che mancava violenza o minaccia poiché vi sarebbero stati accordi con le persone offese e possibilità per queste ultime di andare a lavorare altrove; 2) errata applicazione delle norme, con la tesi che l'art. 603-bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) avrebbe carattere di specialità rispetto all'art. 629 c.p. (estorsione); 3) ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche, con rilievo dell'incensuratezza e delle ammissioni della ricorrente come elementi favorevoli.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e quindi ha confermato la pronuncia di responsabilità penale a carico di Careri Simona. Ha ritenuto provata la condotta estorsiva e la richiesta coattiva di restituzione stabile di parte della retribuzione mediante prospettazione del licenziamento (o della mancata assunzione), con carattere continuato e protratto nel tempo. Ha escluso che la presunta necessità aziendale o la possibilità di trovare lavoro altrove escludano il carattere forzoso del consenso. Ha rigettato la tesi di specialità dell'art. 603-bis rispetto all'art. 629, richiamando la clausola residuale dell'art. 603-bis; ha inoltre ritenuto infondato il motivo relativo alle circostanze attenuanti generiche, rilevando che l'incensuratezza da sola non è sufficiente e che le ammissioni della ricorrente sono corroborate da dichiarazioni concordanti delle persone offese e da intercettazioni. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese delle parti civili per complessivi euro 4.200 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 603-bis cod. pen.

    art. 603-bis cod. pen. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)

    Considerata norma rilevante ma con carattere residuale rispetto a reati più gravi; non opera specialità tale da assorbire automaticamente la fattispecie di estorsione quando mancano elementi specializzanti concreti

  • art. 629 cod. pen.

    art. 629 cod. pen. (estorsione)

    Applicata come fattispecie più grave quando esiste prospettazione di un male ingiusto (es. licenziamento) con richiesta di vantaggio patrimoniale; la Corte ha ritenuto integrata l'estorsione

  • art. 62-bis cod. pen.

    terzo comma dell'art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)

    La mera incensuratezza non è sufficiente ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche; occorre valutazione complessiva e la gravità e la protrazione delle condotte possono legittimamente escluderle

  • art. 616 c.p.p.

    Norma processuale richiamata per le statuizioni sulle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso

  • Giurisprudenza (Sez. Un.)

    Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266

    Richiamata per precisare che l'inammissibilità del ricorso impedisce di sollevare questioni di eventuale prescrizione sopravvenuta dopo la sentenza impugnata

Massime di principio

  • La prospettazione del licenziamento o della mancata assunzione finalizzata a ottenere denaro o restituzioni obbligatorie integra estorsione quando il consenso è ottenuto con costrizione.
  • La difficoltà economica dell'impresa o la presunta necessità di reperire somme non giustificano una condotta coattiva e non escludono il dolo estorsivo se la pratica è generalizzata e protratta nel tempo.
  • L'esistenza di accordi apparenti o della possibilità teorica di trovare lavoro altrove non neutralizza il carattere coercitivo del consenso ottenuto mediante minaccia di perdita del lavoro.
  • L'art. 603-bis (intermediazione illecita e sfruttamento) non assorbe automaticamente la fattispecie di estorsione: va valutata la specialità concreta; in assenza di elementi specializzanti prevale la qualificazione come reato più grave (estorsione).
  • Per la concessione delle circostanze attenuanti generiche non basta l'incensuratezza: rilevano la gravità, la durata e la documentazione/riscontri delle condotte; ammissioni dell'imputato corroborate da dichiarazioni concordanti delle vittime e intercettazioni riducono l'efficacia attenuante delle ammissioni stesse.

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