Cassazione Penale, Sentenza n. 36592/2022 del 28/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza per: 1) vizio di qualificazione giuridica e mancato dolo di estorsione, sostenendo che la decurtazione delle retribuzioni era necessaria per far fronte a difficoltà aziendali e che mancava violenza o minaccia poiché vi sarebbero stati accordi con le persone offese e possibilità per queste ultime di andare a lavorare altrove; 2) errata applicazione delle norme, con la tesi che l'art. 603-bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) avrebbe carattere di specialità rispetto all'art. 629 c.p. (estorsione); 3) ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche, con rilievo dell'incensuratezza e delle ammissioni della ricorrente come elementi favorevoli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e quindi ha confermato la pronuncia di responsabilità penale a carico di Careri Simona. Ha ritenuto provata la condotta estorsiva e la richiesta coattiva di restituzione stabile di parte della retribuzione mediante prospettazione del licenziamento (o della mancata assunzione), con carattere continuato e protratto nel tempo. Ha escluso che la presunta necessità aziendale o la possibilità di trovare lavoro altrove escludano il carattere forzoso del consenso. Ha rigettato la tesi di specialità dell'art. 603-bis rispetto all'art. 629, richiamando la clausola residuale dell'art. 603-bis; ha inoltre ritenuto infondato il motivo relativo alle circostanze attenuanti generiche, rilevando che l'incensuratezza da sola non è sufficiente e che le ammissioni della ricorrente sono corroborate da dichiarazioni concordanti delle persone offese e da intercettazioni. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese delle parti civili per complessivi euro 4.200 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 603-bis cod. pen. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)
Considerata norma rilevante ma con carattere residuale rispetto a reati più gravi; non opera specialità tale da assorbire automaticamente la fattispecie di estorsione quando mancano elementi specializzanti concreti
art. 629 cod. pen. (estorsione)
Applicata come fattispecie più grave quando esiste prospettazione di un male ingiusto (es. licenziamento) con richiesta di vantaggio patrimoniale; la Corte ha ritenuto integrata l'estorsione
terzo comma dell'art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)
La mera incensuratezza non è sufficiente ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche; occorre valutazione complessiva e la gravità e la protrazione delle condotte possono legittimamente escluderle
Norma processuale richiamata per le statuizioni sulle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso
Giurisprudenza (Sez. Un.)
Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
Richiamata per precisare che l'inammissibilità del ricorso impedisce di sollevare questioni di eventuale prescrizione sopravvenuta dopo la sentenza impugnata
Massime di principio
- La prospettazione del licenziamento o della mancata assunzione finalizzata a ottenere denaro o restituzioni obbligatorie integra estorsione quando il consenso è ottenuto con costrizione.
- La difficoltà economica dell'impresa o la presunta necessità di reperire somme non giustificano una condotta coattiva e non escludono il dolo estorsivo se la pratica è generalizzata e protratta nel tempo.
- L'esistenza di accordi apparenti o della possibilità teorica di trovare lavoro altrove non neutralizza il carattere coercitivo del consenso ottenuto mediante minaccia di perdita del lavoro.
- L'art. 603-bis (intermediazione illecita e sfruttamento) non assorbe automaticamente la fattispecie di estorsione: va valutata la specialità concreta; in assenza di elementi specializzanti prevale la qualificazione come reato più grave (estorsione).
- Per la concessione delle circostanze attenuanti generiche non basta l'incensuratezza: rilevano la gravità, la durata e la documentazione/riscontri delle condotte; ammissioni dell'imputato corroborate da dichiarazioni concordanti delle vittime e intercettazioni riducono l'efficacia attenuante delle ammissioni stesse.
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