Cassazione Penale, Sentenza n. 16501/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva disposto l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno in relazione alla sentenza di condanna irrevocabile per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) e altri reati aggravati. Il ricorrente, tramite difensore, denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in quanto sosteneva lo "sradicamento" della locale di 'ndrangheta e lamentava la mancata valutazione del percorso di ravvedimento e del comportamento post-condanna
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni già esaminate nel merito senza critica specifica. Ha richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui, in caso di condanna per associazione di tipo mafioso, opera una presunzione semplice di pericolosità sociale desumibile dalle caratteristiche del sodalizio e dalla persistenza del vincolo criminale, presunzione che può essere superata solo con elementi atti a dimostrare l'assenza di pericolosità concreta. Il provvedimento ha osservato l'assenza di ammissione di responsabilità, la lunga affiliazione e la mancanza di elementi che indichino la rottura del vincolo, ritenendo corretta la prognosi di perdurante rischio di recidiva; ha quindi confermato la legittimità dell'applicazione della misura. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna alle spese processuali e il versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
menzionato nel testo come "art. 416-bis.1 cod. pen."
La condanna per associazione di tipo mafioso costituisce il contesto fattuale dal quale si desume la presunzione semplice di pericolosità sociale, rilevante ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza
nel testo: "l'applicazione della misura di sicurezza prevista, in caso di condanna, dall'art. 417 cod. pen."
Secondo la giurisprudenza citata, l'applicazione della misura non richiede sempre un accertamento concreto di pericolosità quando ricorra la presunzione derivante dall'appartenenza al sodalizio; tuttavia tale presunzione può essere superata da elementi che provino l'assenza della pericolosità
citato nel testo: "alla luce degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen."
Il giudice deve valutare i parametri indicati dall'art. 133 (profili personali, comportamentali, circostanze) per formulare la prognosi di pericolosità sociale, tenendo conto del comportamento durante e dopo l'espiazione
citato per la conseguenza dell'inammissibilità
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso, con possibilità di somma a favore della Cassa delle ammende se non emergono elementi che escludano la colpa del ricorrente
Corte Cost., sent. n. 186 del 2000
citata nel testo come parametro per la condanna alla Cassa delle ammende
Stabilisce principi relativi all'onere di escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; in assenza di elementi che escludano la colpa, è legittima la condanna ad erogare una somma a favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In materia di associazione mafiosa opera una presunzione semplice di pericolosità sociale: il giudice può applicare misure di sicurezza senza accertamento probatorio ex novo della pericolosità, a meno che il condannato non produca elementi che dimostrino l'assenza della pericolosità concreta
- La valutazione della pericolosità sociale è compito del giudice dell'esecuzione e si effettua sulla base dei parametri dell'art. 133 c.p., considerando la personalità, le modalità del reato, la durata e l'intensità dell'affiliazione e il comportamento durante e dopo la pena
- La semplice affermazione dello 'sradicamento' dell'organizzazione o generiche deduzioni sul cambiamento di vita non sono sufficienti: occorrono elementi concreti, come ammissione di responsabilità, partecipazione a percorsi rieducativi e comportamenti successivi coerenti, per superare la presunzione
- In sede di impugnazione, le doglianze devono criticare specificamente la motivazione del provvedimento impugnato; ricorsi generici o meramente reiterativi delle stesse argomentazioni già esaminate sono inammissibili e possono comportare condanne al pagamento delle spese e somme alla Cassa delle ammende
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