Cassazione Civile, Ordinanza n. 27928/2022 del 23/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (controricorrente)
La controversia
Il soggetto ricorrente ha chiesto la revocazione per errore di fatto, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., di una precedente ordinanza della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione contro una sentenza d'appello. La precedente inammissibilità era stata fondata sul fatto che il difensore, dopo aver notificato il ricorso per cassazione, aveva comunicato alle controparti una rinuncia al ricorso, poi successivamente revocata con ulteriore comunicazione. Secondo il ricorrente per revocazione, la Corte avrebbe erroneamente tratto da quella rinuncia una automatica e irreversibile sopravvenuta inammissibilità del ricorso, mentre l'orientamento giurisprudenziale richiamato non consentirebbe una simile automatismo e richiederebbe una valutazione concreta del venir meno dell'interesse. La Corte ha però osservato che la censura investiva non un errore percettivo di fatto, ma una valutazione giuridica compiuta nella precedente ordinanza circa gli effetti della rinuncia irrituale comunicata dal difensore e poi revocata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che le doglianze non integrassero un errore di fatto revocatorio, perché non denunciavano la supposizione o l'esclusione di un fatto decisivo e incontrovertibilmente risultante dagli atti, ma contestavano soltanto la qualificazione giuridica e l'applicazione dei principi in tema di rinuncia al ricorso e sopravvenuta carenza di interesse. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese in favore dei controricorrenti ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
disciplina la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
il vizio revocatorio di errore di fatto richiede una svista percettiva su fatti decisivi, non una critica alla valutazione giuridica compiuta dal giudice
richiamato per la trattazione in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente, nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
costituisce il parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
norma introduttiva del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è ammessa solo quando la decisione sia fondata sulla supposizione o sull'omissione di un fatto la cui esistenza o inesistenza risulti incontrovertibilmente dagli atti; non è invece utilizzabile per contestare l'apprezzamento giuridico del giudice.
- La doglianza che investe le conseguenze giuridiche di una rinuncia al ricorso, anche se irrituale e successivamente revocata, non integra errore di fatto revocatorio ma, al più, errore di diritto.
- La comunicazione di rinuncia al ricorso da parte del difensore può essere valutata, in sede di legittimità, come fatto idoneo a determinare il venir meno dell'interesse alla decisione e quindi l'inammissibilità sopravvenuta, se la Corte ne trae tale conseguenza in diritto.
- L'ammissibilità del ricorso per revocazione non può essere utilizzata come strumento surrettizio per riesaminare nel merito una precedente decisione di inammissibilità del ricorso per cassazione.
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